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Sentenza — n. 840/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud bankruptcy grounds due to double conformity and lack of motivation vices.

Numero d'incarto Sentenza — n. 840/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Pacella Matteo inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellate court had partially reformed a first-instance judgment regarding accessory penalties for fraud bankruptcy, which the appellant challenged citing flaws in motivation and sentencing. The court rejected these arguments because the appeal's grounds were already addressed in the lower court's reasoning, creating a 'double conformity' that precluded a new review of the motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 1; When an appellate judgment fully addresses the grounds of appeal and adopts the same evidentiary criteria as the first instance, the two decisions form a single body, precluding the appellant from claiming a defect in motivation regarding the evaluation of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity defect in motivation fraud bankruptcy appellate review procedural inadmissibility sentencing guidelines Cassation appeal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Con requisitoria scritta del 25.8.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co.
Art. 133, c.p.
Art. 360 c.p.p., n. 1
art. 2639 cod. civ
Senza tacere che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Cass., sez. V, n. 26379 del 5.3.2019
Cass., sez. V, n. 26379 del 5.3.2019, rv.
Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015
Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv.
Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951
Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951).
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PACELLA MATTEO nato a BELLA il 02/04/1962 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, in data 3.3.2016, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Pacella Matteo alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria per causazione dolosa del fallimento, in rubrica ascrittigli ai capi A), B) e C) dell'imputazione, in qualità di amministratore formale e di fatto della società "ALIN s.r.I., dichiarata fallita dal tribunale di Roma con sentenza del 12.4.2012.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di:

1) sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo A);

2) di ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, di cui al capo B);

3) di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta del 25.8.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 21.9.2022, il difensore di fiducia del Pacella, avv. Dario Andreoli, insiste per l'accoglimento del ricorso 4.

Diversi sono i profili che militano a sostegno della inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse del Pacella. 4.1. A tale proposito va evidenziato che nella fattispecie in esame ricorre un caso di doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che, in definitiva è quello dedotto dal ricorrente), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame. Con particolare riferimento alla posizione del Pacella, infatti, il giudice di primo grado ha evidenziato come sia stata accertata dagli organi del fallimento la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie dall'anno 2009 sino alla data del fallimento, omissione che non aveva consentito al curatore "di poter ricostruire le vicende degli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; le cause della crisi; la ricostruzione dei rapporti con i creditori, fornitori e clienti sino alla dichiarazione di fallimento; il ricavato della cessione di beni aziendali" (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado).

Circostanza, quest'ultima, che rende privi di pregio i rilievi, di natura squisitamente fattuale, del ricorrente, secondo cui i dati più rilevanti, relativi alla crisi della società sarebbero stati facilmente accertati dal curatore fallimentare e, in ogni caso, l'omessa tenuta delle scritture contabili nel periodo innanzi indicato sarebbe stato del tutto irrilevante, posto che la fallita aveva cessato di fatto la propria attività.Si osserva al riguardo che, come affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. :2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno riconnprese le condotte dell'amministratore "di diritto (cfr.

Cass., sez. V, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. V, 2/3/2011, n. 15065, rv. 250094). Senza tacere che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e signific:ativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr. Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040).

Ciò posto risulta del tutto corretto il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito per affermare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta documentale - che, come è noto si differenzia da quello di bancarotta documentale semplice principalmente in ragione del diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo del reato (cfr. Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630) - anche sotto il profilo della sussistenza del dolo specifico. Una volta accertato il mancato reperimento delle scritture contabili, che, come rilevano i giudici di merito, erano state consegnate dal commercialista Fabrizi al Pacella, il quale aveva rilasciato quietanza per conto della amministratrice di diritto Menniti Monica, il cui ruolo di mera "testa di legno" del ricorrente non è contestato, risulta integrata l'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 216, co. 1, n. 2), I. fall., desumibile dalla fisica sottrazione delle menzionate scritture contabili da parte del Pacella alla disponibilità degli organi del fallimento, che può verificarsi anche nella forma della omessa tenuta delle scritture medesime (cfr.

Cass., sez. V, n. 26379 del 5.3.2019, rv. 276650). Correttamente tale condotta è stata ritenuta sorretta dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, posto che, come evidenziato dai giudici di merito, con logico argomentare, la mancanza delle scritture contabili era funzionale ad impedire l'emersione delle condotte distrattive realizzate dal Pacella, contestate nel capo B) dell'imputazione, apparendo strumentalmente indirizzata a tal fine anche la nomina della Menniti, che per tale incarico aveva ricevuto dal Pacella la somma di seicento euro al mese. 4.2.

Stante l'accertata cessione di immobili della società, apparentemente acquistati dalla "Immobil Reai srl" del co-imputato Rosati Riccardo (il quale ha definito la propria posizione in sede di "patteggiamento) per un valore dichiarato di 200.000,00 euro, denaro non rinvenuto nelle casse sociali, e la sparizione di una serie di autoveicoli, che lo stesso Pacella aveva acquistato quale amministratore di diritto, senza che, proprio in ragione della omessa tenuta delle scritture contabili, sia stato possibile ricostruire la destinazione di tali beni, del tutto generico, oltre che di natura eminentemente fattuale, appare il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato rileva che, trattandosi di negozi simulati, il fallimento sarebbe stato in condizione di recuperare agevolmente i predetti beni immobili alla massa dei creditori.

Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito non hanno desunto la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva dalla condotta integrante il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ma, del tutto legittimamente, dal mancato reperimento dei beni di cui si è detto in assenza di una valida giustificazione in ordine alla destinazione degli stessi, che la mancanza della documentazione contabile non ha consentito di accertare (cfr. Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). 4.3. Manifestamente infondato e tale da sollecitare una rivalutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede, appare l'ultimo motivo di ricorso, posto che I ai corte territoriale ha ancorato la dosimetria della pena alla gravità del fatto, dunque a uno dei parametri presi in considerazione dall'art. 133, c.p., che consente di ritenere non arbitraria, né immotivata non solo la dosimetria della pena, ma anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, piuttosto che di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante dei più fatti di bancarotta (cfr.

Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei mctivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento