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Sentenza — n. 706/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 706/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 706/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCIARDELLI GUGLIELMO nato a NAPOLI il 30/09/1975 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputato contenente motivi nuovi, con i quali si deduce che il provvedimento di revoca della patente4 che aveva indotto l'imputato, sorpreso alla guida dell'autovettura di una cliente dell5lofficina presso la quale lavorava, a fornire false generalità per il timore che il veicolo potesse essere sequestrato & è stato annullato in data 7 luglio 2022 dal Prefetto di Milano, che ha disposto la restituzione della patente al Ricciardelli.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 706/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza abuso della licenza e delle targhe reato di pirateria della strada infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
a) ai fini della configurabilità del delitto de quo, l'art. 495 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCIARDELLI GUGLIELMO nato a NAPOLI il 30/09/1975 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputato contenente motivi nuovi, con i quali si deduce che il provvedimento di revoca della patente4 che aveva indotto l'imputato, sorpreso alla guida dell'autovettura di una cliente dell5lofficina presso la quale lavorava, a fornire false generalità per il timore che il veicolo potesse essere sequestrato & è stato annullato in data 7 luglio 2022 dal Prefetto di Milano, che ha disposto la restituzione della patente al Ricciardelli.

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 maggio 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Guglielmo Ricciardelli, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., per avere dichiarato, nel corso di un controllo operato dai carabinieri, di chiamarsi Roberto Farci, nato a Catanzaro il 13 febbraio 1973.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado con motivazione apparente sottraendosi alle censure sviluppate nell'atto di appello, anche con riguardo all'assenza di danno, all'occasionalità della condotta e all'assenza dell'elemento soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse dell'imputato contenente motivi nuovi, con i quali si deduce che il provvedimento di revoca della patente - che aveva indotto l'imputato, sorpreso alla guida dell'autovettura di una cliente dell'officina presso la quale lavorava, a fornire false generalità per il timore che il veicolo potesse essere sequestrato - è stato annullato in data 7 luglio 2022 dal Prefetto di Milano, che ha disposto la restituzione della patente al Ricciardelli Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, dal momento che:

a) ai fini della configurabilità del delitto de quo, l'art. 495 cod. pen. non richiede di un danno;

b) le ragioni per le quali l'imputato ha declinato le false generalità sono del tutto irrilevanti (e il lungo elenco di precedenti anche per falsità smentisce completamente il tema, comunque irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice, del carattere episodico della condotta);

c) proprio il fine che l'imputato dichiara di avere perseguito (evitare il sequestro dell'autovettura di una cliente da lui condotta senza patente) conferma in modo lampante la piena consapevolezza della condotta. D'altra parte, proprio perché, ai fini che qui rilevano, non assume significato siffatta finalità, è del tutto irrilevante che il provvedimento di revoca della patente sia stato rimosso dall'autorità amministrativa, posto che nel presente processo si discute solo del fatto che l'imputato abbia declinato false generalità.

2. Inammissibile è anche il secondo motivo, dal momento che la Corte territoriale ha ampiamente e argomentatamente chiarito le ragioni per le quali il delitto del quale si discute, a fronte dei numerosi precedenti penali anche specifici, esprimeva una ingravescente pericolosità sociale.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della