Sentenza — n. 704/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CICCHIELLO LICIA nato a RIONERO IN VULTURE il 29/03/1949 PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: SCARPA ROSA nato a ROMA il 13/02/1968 SCARPA ISABELLA nato a BOLOGNA il 23/03/1960 SCARPA TERESA nato a ROMA il 16/05/1965 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, nonché una prima memoria con vari allegati e ulteriore memoria di replica depositata nell'interesse della Cicchiello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 704/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, nonché una prima memoria con vari allegati e ulteriore memoria di replica depositata nell'interesse della Cicchiello. In data 16 dicembre 2022 sono state trasmesse via p.e.c. «note conclusionali». Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che assertivamente ripropone la tesi dell'esistenza di una forma di violenza da parte di Isabella e Teresa Scarpa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CICCHIELLO LICIA nato a RIONERO IN VULTURE il 29/03/1949 PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNOnel procedimento a carico di: SCARPA ROSA nato a ROMA il 13/02/1968 SCARPA ISABELLA nato a BOLOGNA il 23/03/1960 SCARPA TERESA nato a ROMA il 16/05/1965 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, nonché una prima memoria con vari allegati e ulteriore memoria di replica depositata nell'interesse della Cicchiello.
In data 16 dicembre 2022 sono state trasmesse via p.e.c. «note conclusionali». Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 marzo 2022 la Corte d'appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto Isabella Scarpa, Rosa Scarpa e Teresa Scarpa dal reato di violenza privata loro contestato per avere apposto al confine con altro immobile di proprietà di Licia Cicchiello, all'altezza di una porta finestra di pertinenza di quest'ultima, prima dei vasi con piante ad alto fusto e poi delle pedane di legno, al fine di impedire l'esercizio del diritto di veduta.
La Corte territoriale ha, in conseguenza, revocato le statuizioni civili.
2. Sono stati proposti ricorsi dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno e dal difensore della parte civile.
3. Il ricorso del Sostituto Procuratore generale lamenta che sarebbe configurabile, nel caso di specie, la violenza che aveva costretto la Cicchiello a tollerare l'arbitraria apposizione di pallets che ostruivano l'entrata di luce e il diritto di veduta. Alla luce della condotta desistente di Rosa Scarpa, si chiede «la conferma della sentenza di primo grado nei confronti di Scarpa Isabella e Scarpa Teresa».
4. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile è affidato ad un unico motivo con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di considerare l'accordo raggiunto tra le parti finalizzato a garantire il passaggio del sole e dell'aria in favore della proprietà della Cicchiello e che, nel caso di specie, era sussistente la violenza, da identificarsi in qualsiasi mezzo - ancorché riconducibile alla cd. violenza impropria - idoneo a privare la persona offesa della libertà di determinazione e di azione.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa Sabrina Passafiume, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, nonché una prima memoria con vari allegati e ulteriore memoria di replica depositata nell'interesse della Cicchiello. In data 16 dicembre 2022 sono state trasmesse via p.e.c. «note conclusionali». Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che assertivamente ripropone la tesi dell'esistenza di una forma di violenza da parte di Isabella e Teresa Scarpa.
2. Infondato è il motivo di ricorso formulato dalla parte civile che ha insistito, anche nelle memorie (le note conclusionali del 16 dicembre 2022 sono tardive, in quanto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. con I. n. 176/2020, le conclusioni vanno presentate entro il quinto giorno antecedente l'udienza) nel ricostruire la vicenda storica che appare, in realtà, ai fini che qui rilevano, del tutto pacifica. Il punto centrale è, tuttavia, che certamente l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione (Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015, dep. 2016, G., Rv. 266020 - 01; sull'uso di mezzi anomali, v. anche (Sez. 5, Sentenza n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551 - 01) Tuttavia, come ricordato di recente da Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405 - 0, in motivazione, per le sezioni unite di questa Corte, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa «deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza», sicché «la coincidenza tra violenza» - e, può aggiungersi, minaccia - «ed evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen.» (Sez.
U, n. 2437 del 18/12/2008, dep. 2009 Giulini, in motivazione). D Da tali premesse discende la costante conclusione raggiunta da questa Corte, secondo la quale il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta. Più di recente, si è affermato, sulla stessa lunghezza d'onda, che l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicché il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il pati cui la persona offesa sia costretta (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507 - 01).
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso della parte civile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inamm