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Sentenza — n. 500/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to link legal arguments to specific court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to its generic nature and failure to connect legal arguments to the specific reasoning of the lower court. The appellant argued that the judge erred in excluding the 'particular triviality' exception under Article 34 of D.Lgs. 274/2000, but the court found the appeal lacked concrete references to the judgment's actual analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is intrinsically generic and fails to establish a concrete correlation between the alleged legal errors and the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal argument particular triviality exception failure to cite reasoning Article 34 D.Lgs 274/2000 punibilità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000
La precedente sentenza era stata annullata dalla prima sezione di questa Corte perché il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
Art. 14 comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
La sentenza impugnata è stata emessa il 7 febbraio 2022 dal Giudice di pace di Avezzano, che, in sede di rinvio, ha condannato El Azzabi Khalid in relazione al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter, d.lgs.
Art. 366 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AZZABI KHALID nato il 15/07/1994 avverso la sentenza del 07/02/2022 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 7 febbraio 2022 dal Giudice di pace di Avezzano, che, in sede di rinvio, ha condannato El Azzabi Khalid in relazione al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver violato, senza giustificato motivo, l'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Ragusa il 15 novembre 2016. La precedente sentenza era stata annullata dalla prima sezione di questa Corte perché il Giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

2. Avverso la "nuova" sentenza del Giudice di pace, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe «omesso di considerare o comunque errato nel considerare la fattispecie di particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, in capo al ricorrente».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. Gianluca Motta, per l'imputato, ha depositato memoria a scritta con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Esso, in primo luogo, si presenta intrinsecamente generico, atteso che il ricorso e privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Nel ricorso, infatti, vi è una mera disquisizione astratta sull'istituto giuridico, che non è poi posta effettivamente in correlazione con la motivazione dell'atto impugnato.

Sotto altro profilo, il motivo si presenta manifestamente infondato. Il Giudice di pace, infatti, ha specificamente motivato sul punto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), escludendo che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità per le particolari modalità del fatto e per il pericolo che ne era derivato. Ha, tra l'altro, evidenziato che l'imputato non solo si era trattenuto nel territorio nazionale in violazione dell'ordine del Questore, ma era stato sorpreso assieme ad altre due persone straniere, una delle quali in possesso di sostanza stupefacente e una delle quali notoriamente dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti; attività che svolgeva avvalendosi di persone entrate nel territorio nazionale in modo clandestino.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle amme