Italian Court dismisses criminal revision appeal for murder as new evidence fails to overturn original conviction beyond reasonable doubt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal revision appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request. The appellant argued that new forensic evidence and witness testimony proved the original conviction based on the victim's disappearance and phone records was insufficient. The court ruled that the new scientific reports did not demonstrate the original evidence was no longer capable of sustaining the conviction beyond reasonable doubt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 634, comma 1 c.p.p.: A new proof for a revision judgment must lead to the reasonable certainty of a fact showing the original evidence compendium is no longer able to sustain the criminal responsibility of the accused beyond reasonable doubt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIVONA PIETRO nato a PALERMO il 18/05/1952 avverso l'ordinanza del 04/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ETTORE PEDICINI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 gennaio 2022 (dep. il 5 gennaio 2022) la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile (art. 634, comma 1, cod. proc. pen.) la richiesta di revisione avanzata nell'interesse di Pietro Bivona, in relazione alla sentenza di condanna resa e nei suoi confronti dalla Corte d'assise di Firenze in data 21 aprile 2004 (irrevocabile t 30 giugno 2006) per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Corina Leontina Catuna e la detenzione e il porto della pistola utilizzata per ucciderla.
2. Avverso l'ordinanza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., segnatamente adducendo che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe ritenuto che la richiesta di revisione si sia limitata a proporre una lettura diversa del compendio su cui si è fondata la condanna, senza addurre nuove prove. Infatti, sarebbero state dedotte: - nuove prove scientifiche, ossia le relazioni genetico-forensi volte a confutare l'esito delle analisi compiute sulla macchia di sangue rilevata sull'ombrellone nella disponibilità del Bivona (secondo cui la macchia non sarebbe utilizzabile al fine di affermarne la compatibilità con il sangue della vittima); la relazione relativa al terriccio trovato sul coltello del Bivona (che sarebbe compatibile, come quello repertato sulle scarpe del Bivona, non soltanto con il terreno del luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere); la relazione relativa al sacco dentro al quale è stato trovato il corpo della vittima, identificato con il contenitore dell'ombrellone di proprietà del Bivona (relazione secondo cui una custodia appropriata per l'ombrellone sarebbe stata di volume inferiore e non avrebbe potuto contenere un cadavere, occorrendo invece una perizia sul sacco medesimo che non è stata svolta); -- una nuova prova orale, essendo state offerte le informazioni rese da Giuseppe Giglioli al difensore, dalle quali si evincerebbe che il Bivona frequentava la zona de qua per lavoro e, dunque, era «logico [...] che il suo cellulare agganciasse le celle poste vicino al luogo del ritrovamento del cadavere».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Quanto alle prove scientifiche è dirimente considerare che: - «ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01; Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, Livadia, Rv. 267067); - correttamente la Corte di merito ha rilevato che la ricostruzione del fatto e, segnatamente, l'affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. in particolare, la sentenza in data 9 maggio 2005 della Corte di Assise di Appello di Firenze) si è fondata su elementi distinti (il contenuto della denuncia di scomparsa della vittima da parte del Bivona, il possesso da parte sua del telefono in uso alla vittima, la ricostruzione dei movimenti della vittima prima della sua scomparsa e il fatto che il ricorrente fosse l'ultima persona con cui ella venne vista, le risultanze dei tabulati telefonici, il momento in cui il Bivona ha cambiato la scheda SIM del detto terminale mobile), ritenuti già atti a pervenire alla condanna per i suddetti delitti, a prescindere da quelli (relativi alla traccia ematica, al terriccio e al sacco nel quale era stato riposto il cadavere) che il ricorrente ha inteso confutare con gli elaborati tecnici già richiamati e che nell'iter argomentativo della decisione di condanna non hanno rilevo centrale.
Pertanto, il ricorso non si confronta interamente, sotto tale profilo, con la ratio dell'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Con riguardo, invece, alle dichiarazioni del Giglioli, il ricorso ha fatto generico riferimento al tenore di esse, il che non consente di attribuirvi in questa sede - alla luce di quanto sopra esposto sia in diritto sia sull'iter argonnentativo posto a base della condanna - la natura di prova nuova il cui apprezzamento sarebbe stato erroneamente pretermesso dalla Corte territoriale.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d