Criminal appeal dismissed due to the defendant's formal withdrawal of the appeal before the court ruled.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Samir Bougana inadmissible because the defendant formally withdrew the appeal on April 11, 2022. Bougana had initially challenged the second-instance conviction for the crime defined in Article 270 bis of the Penal Code, but subsequently renounced the litigation. The court ruled that this procedural withdrawal rendered the appeal void under Articles 591 and 610 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the defendant to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant formally renounces the appeal before the court rules on the merits, thereby extinguishing the right to judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA th, sul ricorso proposto da: BOUGANA SAMIR nato a GAVARDO il 21/06/1994 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BOUGANA SAMIR ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado, con la quale il suddetto imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen.
2. Dopo la proposizione del ricorso risulta presentata rituale rinunzia all'impugnazione, con atto sottoscritto dall'imputato in data 11 aprile 2022, trasmesso a mezzo PEC dalla Direzione della Casa Circondariale N.C.P. "G. BACCHIDDU" di Sassari. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma primo, lettera d) e 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R6n il 13 settembre 2022 Il consigliere esterisore Il Presidente