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Sentenza — n. 210/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 210/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, indicata in epigrafe, è stata applicata a Maiolo Luigi (per il reato continuato ex artt. 81, 476, comma secondo, - 479 e 326 cod. pen.) la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 19 di reclusione, concordata con il Pubblico Ministero. Con la stessa sentenza il Maiolo è stato prosciolto dal reato di abuso di ufficio, ascrittogli al capo 17), con la formula "perché il fatto non sussiste' e, di conseguenza, la pena finale è stata rideterminata non tenendo conto dell'aumento contemplato nell'istanza di patteggiamento in relazione al delitto ex art. 323 cod. peri..2.

Regesto Legislator

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articolo 444 c.p, art. 81 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In data 28 maggio 2021 risulta depositato atto, contenente "motivi aggiunti", sottoscritto dal difensore di fiducia avvocato Carlo Fabbozzo. 3.1. Con il primo motivo il difensore denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, dolendosi del mancato proscioglimento per tutti i reati ascritti. 3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 81 cod. pen..

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale rinvio del dibattimento procedimento in corso permesso di promuovere un procedimento penale condizioni della detenzione preventiva condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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articolo 444 c.p
Ha sostenuto il deducente che "la volontà dell'imputato di definire la propria posizione processuale ai sensi dell'articolo 444 c.p.p" non sarebbe stata espressa "personalmente o a mezzo di procuratore speciale".
art. 81 cod. pen
Con il secondo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 81 cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
pen., giacché in caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vinc:olo della continuazione, alcuni dei quali oggetto di pronuncia ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIOLO LUIGI nato a Manfredonia il 01/09/1978 avverso la sentenza del 22/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Pietro Molino, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le memorie contenenti "motivi aggiunti" a firma dei difensori del ricorrente, avvocati Giuseppe Toraldo e Carlo Fabbozzo, che hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, indicata in epigrafe, è stata applicata a Maiolo Luigi (per il reato continuato ex artt. 81, 476, comma secondo, - 479 e 326 cod. pen.) la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 19 di reclusione, concordata con il Pubblico Ministero. Con la stessa sentenza il Maiolo è stato prosciolto dal reato di abuso di ufficio, ascrittogli al capo 17), con la formula "perché il fatto non sussiste' e, di conseguenza, la pena finale è stata rideterminata non tenendo conto dell'aumento contemplato nell'istanza di patteggiamento in relazione al delitto ex art. 323 cod. peri..2.

Con atto, depositato in data 29 aprile 2021 e sottoscritto dall'avv. Carlo Fabbozzo, è stato proposto ricorso nell'interesse del Maiolo, con il quale si è denunziata violazione di legge in relazione all'articolo 446, comma terzo, cod. pen.. Ha sostenuto il deducente che "la volontà dell'imputato di definire la propria posizione processuale ai sensi dell'articolo 444 c.p.p" non sarebbe stata espressa "personalmente o a mezzo di procuratore speciale".

3. In data 28 maggio 2021 risulta depositato atto, contenente "motivi aggiunti", sottoscritto dal difensore di fiducia avvocato Carlo Fabbozzo. 3.1. Con il primo motivo il difensore denunzia violazione di legge e vizi motivazionali, dolendosi del mancato proscioglimento per tutti i reati ascritti. 3.2. Con il secondo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 81 cod. pen..

4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del dott. Pietro Molino, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. In data 29 agosto 2022 l'avvocato Giuseppe Toraldo, nuovo difensore di fiducia del Maiolo, ha depositato memoria contenente "motivi aggiunti". L'avv. Carlo Fabbozzo ha inviato a mezzo PEC (in data 9 settembre 2022) memoria, con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto con l'atto di ricorso depositato in data 29 aprile 2021 è manifestamente infondato. Risulta dagli atti che la volontà di accedere al patteggiamento è stata ritualmente espressa dai difensori di fiducia del Maiolo, muniti di procura speciale, così come peraltro si evince, oltre che dalla sentenza impugnata (pag. 10), anche dalla stessa documentazione allegata al ricorso.

3. I motivi aggiunti, dedotti con l'atto depositato in data 28 maggio 2021, sono preclusi sia perché non hanno ad oggetto i capi o i punti della dec:isione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen., sia perché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Va, peraltro, aggiunto che la sentenza impugnata appare immune dai vizi denunziati anche con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'applicazione corretta dell'art. 81 cod. pen., giacché in caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vinc:olo della continuazione, alcuni dei quali oggetto di pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'imputato può censurare la rideterminazione della pena, operata dal giudice mediante scorporo di una quota riferibile ai reati esclusi, solo laddove la misura del trattamento sanzionatorio riferibile ai singoli reati non sia stata previamente determinata dalle parti, delineandosi soltanto in tal caso - da escludersi nella specie (pagg. 25-26 della sentenza impugnata) - un'indebita alterazione del profilo negoziale della pronuncia (Sez. 5, n. 52070 del 06/12/2019, Rv. 277660;

Sez. 1, n. 23171 del 01/03/2018, Rv. 273378; Sez. 3, n. 39521 del 20/07/2017, Rv. 271022).4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2022 Il co