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Sentenza — n. 207/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil publication order survives criminal prescription; court annuls lower court ruling and remands to civil judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Tribunal's decision declaring the civil publication order void due to the extinction of the criminal offense by prescription. The lower court incorrectly classified the publication order as an accessory penalty, whereas the Court established it is a civil remedy for non-pecuniary damage. Consequently, the order remains valid despite the criminal extinction, and the case is remanded to the civil judge for enforcement.

Regesto Legislator

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Art. 186 cod. pen.; Art. 543 cod. proc. pen.: The publication of a conviction sentence ordered under Art. 186 of the Penal Code is a civil measure to repair non-pecuniary damage, not an accessory penalty, and therefore survives the extinction of the criminal offense by prescription.

Parole chiave

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civil publication order criminal prescription non-pecuniary damage accessory penalty remedy for harm remand to civil judge reputation commercial modalità di pubblicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 186 cod. pen.
181124): «La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito.
Art. 543 cod. proc. pen.
L'art. 543 del codice di rito detta la disciplina processuale per l'attuazione di questo obbligo, laddove prevede che la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
Art. 578 cod. pen.
pen., rimane fermo ex art. 578 cod. pen. al pari delle altre statuizioni civili.
Art. 622 cod. proc. pen.
pen., con cui fa rilevare che l'imputata aveva proposto motivo di gravame anche sul punto oggetto del ricorso per cassazione; pertanto chiede che, nel caso di annullamento della sentenza, il procedimento venga rinviato al giudice civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen.
artt. 186 cod. pen
Ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo sul punto della decisione che ha posto nel nulla l'ordine, disposto dal giudice di pace ex artt. 186 cod. pen.
art. 121 cod. proc. pen
Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria ex art. 121 cod.
art. 622 cod. proc. pen
pen., con cui fa rilevare che l'imputata aveva proposto motivo di gravame anche sul punto oggetto del ricorso per cassazione; pertanto chiede che, nel caso di annullamento della sentenza, il procedimento venga rinviato al giudice civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen.
art. 186 cod. pen
181124): «La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen.
art. 36 cod. pen
Diverso è l'istituto della "pena accessoria" della pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen.
art. 578 cod. pen
pen., rimane fermo ex art. 578 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011
:186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale (Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011, dep.
Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016
252469 - 01; Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016, Calise, Rv.
Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020
267979; Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv.
Sez. 1, n. 6168 del 21/05/1988
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile YAMATO S.R.L. nel procedimento a carico di: MOMETTI MANDY nata in OLANDA il 22/11/1976 avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta pubblicazione della sentenza, rinviando per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv. Matteo Casalini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice di pace, ha: - dichiarato estinto per prescrizione il reato di diffamazione ascritto a Mometti Mandy, per aver offeso la reputazione commerciale della società Yamato srl; - ritenuta caducata la "sanzione accessoria" della pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani "La Repubblica' e "Il Corriere della Sera"; - confermato le ulteriori statuizioni civili a favore della Yarnato srl.

2. Ricorre la parte civile, tramite il proprio difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo sul punto della decisione che ha posto nel nulla l'ordine, disposto dal giudice di pace ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera", a titolo di riparazione del danno. Il Tribunale ha giustificato tale decisione sul rilievo che il venire meno delle statuizioni penali, conseguenti alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, travolge anche "la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza". La ricorrente lamenta l'errore giuridico commesso dal Tribunale nell'inquadrare la sanzione in rassegna nei novero delle "sanzioni accessorie" anziché nelle componenti riparatorie del danno di natura civilistica.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., con cui fa rilevare che l'imputata aveva proposto motivo di gravame anche sul punto oggetto del ricorso per cassazione; pertanto chiede che, nel caso di annullamento della sentenza, il procedimento venga rinviato al giudice civile ai sensi e per gli effetti dell'art. 622 cod. proc. pen.

4. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato 2. Il Giudice di pace ha ordinato, ex artt. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., di pubblicare la sentenza di condanna di primo grado sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera, a titolo di riparazione del danno. 2.1. L'art. 186 del codice penale stabilisce che ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. L'art. 543 del codice di rito detta la disciplina processuale per l'attuazione di questo obbligo, laddove prevede che la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

È pacifico che si tratti di una statuizione attinente agli interessi della parte civile, che rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale. Come insegnano le Sezioni Unite (sentenza n. 6168 del 21/05/1988, dep. 1989, Iori, Rv. 181124): «La pubblicazione della sentenza di condanna è prevista dall'art. 186 cod. pen. non come una pena accessoria, ma, nell'ambito e ai fini dell'azione civile, come un mezzo di risarcimento alla parte civile del danno non patrimoniale subito. Pertanto la detta misura può essere applicata solo se vi sia una immediata correlazione tra il danno non patrimoniale subito dalla parte civile e la pubblicazione della sentenza con cui il colpevole del reato che ha cagionato tale danno viene condannato, nel senso che la pubblicità date alla condanna del reo abbia in sé, nel caso concreto la capacità di porsi come mezzo per riparare quel danno».

La pubblicazione della sentenza, ex art. :186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale (Sez. 5, n. 14976 del 05/12/2011, dep. 2012, Pitton, Rv. 252469 - 01; Sez. 3, n. 23719 del 08/04/2016, Calise, Rv. 267979; Sez. 6, n. 12974 del 08/01/2020, Zanola, Rv. 279264). Diverso è l'istituto della "pena accessoria" della pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen. che è sanzione penale. 2.2. Ne consegue che, anche nel caso di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità agli effetti civili, l'ordine di pubblicazione ex art:t. 186 cod. pen. e 543 cod. proc. pen., rimane fermo ex art. 578 cod. pen. al pari delle altre statuizioni civili.

Erra pertanto il Tribunale quando collega alla declaratoria di prescrizione la caducazione dell'ordine di pubblicazione ex art. 186 cod. pen.

3. Consegue l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata limitatamente al punto della pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen.. L'annullamento va disposto "con rinvio" - al giudice civile competente per valore in grado di appello - perché l'imputata aveva presentato sul punto uno specifico motivo di gravame su cui il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendolo erroneamente assorbito dalla statuizione sulla estinzione del reato. Al definitivo la liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata limitatamente al punto della pubblicazione della sentenza ex art. 186 cod. pen., e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di app