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Sentenza — n. 196/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on generic mitigating factors versus recidivism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal provided sufficient reasoning to reject the defendant's claims. The defense argued that generic mitigating factors should outweigh the recidivism and that the sentence reduction was legally incorrect. The court held that comparing mitigating and aggravating circumstances is a discretionary act of the trial judge, which falls outside the scope of the Supreme Court's review unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Supreme Court cannot review the discretionary judgment of the trial court regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances or the specific sentencing reduction, as this constitutes a matter of merit subject to the judge's free evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Recidivism Mitigation Sentencing Discretion Supervisory Review Limits confisca dei proventi di reato attenuazione libera della pena tentata sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
In ragione di tali rilievi, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
In ragione di tali rilievi, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZARINO FEDERICO nato a SALERNO il 11/04/1966 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Zarino Federico era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto di generi alimentari.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo, con il quale è denunziata carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza della attenuanti generiche sulla contestata recidiva. La difesa, mediante l'atto di appello, poneva a sostegno della richiesta elementi non valorizzati dal giudice di primo grado quali la condizione di alcolismo, lo stato di indigenza e la disabilità dell'imputato, sui quali però la Corte ha omesso di confrontarsi.Inoltre, ci si duole della diminuzione sanzionatoria di un terzo operata in forza dell'art.56 cod. pen. invece della più favorevole riduzione della metà, osservando come l'imputato, una volta fermato, aveva consegnato immediatamente i generi alimentari perfettamente integri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella sentenza impugnata, a fronte dei motivi di appello sui profili della richiesta del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata, nonché sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha risposto con sintetiche ma esaustive argomentazioni (pag. 4 della sentenza), dando conto del percorso logico seguito per rigettare le richieste dell'imputato. Va, peraltro, evidenziato che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Né è consentito in sede di legittimità il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo nei termini rappresentati è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

3. In ragione di tali rilievi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il, 3 settembre 2022 Il conigliere es