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Sentenza — n. 187/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction where defendant entered home with caretaker's consent after owner's hospitalization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Sinigaglia Gianni against his conviction for theft. The defendant argued he lacked criminal intent because the caretaker, Signorini, entered the victim's apartment with her consent to perform duties, and the theft occurred after the victim was hospitalized. The court held that the specific circumstances of the caretaker's temporary loss of access rights after the victim's hospitalization perfectly fit the statutory definition of the crime, rendering the defendant's argument legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: The court establishes that a caretaker's temporary loss of access to a patient's residence following hospitalization, combined with unauthorized entry and theft, constitutes the crime of theft under Art. 624-bis, and procedural complaints regarding motivation are inadmissible if they merely seek a re-evaluation of facts.

Parole chiave

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theft by caretaker loss of access rights hospitalization context procedural inadmissibility lack of criminal intent Cassazione Roma Art. 624-bis violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624-bis cod. pen. Sostiene che non potrebbe ritenersi integrato il reato di cui all'art.
Art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di un'idonea motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
art. 624-bis cod. pen
2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624-bis cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano
207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
pen., atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SINIGAGLIA GIANNI nato a CASTELGUGLIELMO il 10/09/1963 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE DI APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 marzo 2021 dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato Sinigaglia Gianni per il reato di cui agli artt. 624-bis e 61, comma 1, n. 11 cod. pen., commesso il 27 settembre 2010. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato e Signorini Melissa (concorrente nel reato), utilizzando le chiavi nella disponibilità di quest'ultima, si sarebbero introdotti nell'abitazione di Benetti Mafalda Enza e si sarebbero impossessati della somma di 60,00 euro e di svariati beni e oggetti preziosi.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 624-bis cod. pen. Sostiene che non potrebbe ritenersi integrato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., poiché, mentre tale fattispecie presuppone che il reo entri nell'abitazione senza il consenso del proprietario, nel caso in esame, Signorini Melissa (concorrente nel reato) sarebbe entrata nell'appartamento della persona offesa con il consenso di quest'ultima, che le aveva consegnato le chiavi per espletare le sue mansioni di badante. 2.2.

Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di un'idonea motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Da entrambe le sentenze di merito si evincerebbe «che a carico di Sinigaglia Gianni non esistono indizi probatoriamente rilevanti ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e, ancor meno, indizi gravi, precisi e concordanti».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. Canzio Bonazzi, per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che non è contestata la circostanza che il furto sia avvenuto proprio nel momento in cui la persona offesa, Benetti Mafalda Enza, era ricoverata in ospedale.Ebbene, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la Signorini aveva ricevuto le chiavi per entrare nell'appartamento e svolgere le sue mansioni di badante della persona offesa, quando quest'ultima non era ancora ricoverata in ospedale. Dopo il ricovero, la Signorini doveva svolgere le proprie mansioni in ospedale e non era più autorizzata a entrare nell'appartamento.

In base a tale ricostruzione - basata su motivazione adeguata, esente da vizi logici e non censurabile in sede di legittimità - la fattispecie concreta appare perfettamente riconducibile a quella astratta prevista dall'art. 624-bis cod. pen. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Del tutto inconferente è il riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza. Va solo osservato che la sentenza impugnata si sofferma ampiamente sulla posizione del ricorrente (pagine 3, 4 e 5 della sentenza), fondandone la responsabilità sulle dichiarazioni rese dai testi Malagugini (figlia della persona offesa) e Pezzan (vicina di casa).

Si tratta di una motivazione adeguata e coerente, rispetto alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun vizio logico né travisamento di prova, limitandosi, sostanzialmente, a sollecitare un'inammissibile rivalutazione di merito.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a