Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 51591/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming incomplete querelant identification invalidates criminal complaint ritual. Appeal rejected as identity verified later in investigations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51591/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the criminal complaint was invalid because the querelant, Andrea Carrubba, lacked identification documents at the time of filing. However, the court found that Carrubba and his wife were subsequently identified through photographic identification during investigations, satisfying the requirement for secure provenance of the complaint.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The lack of initial identification of the querelant does not invalidate the criminal complaint if the subject's identity is securely ascertained through subsequent investigative acts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure inadmissible appeal criminal complaint querelant identification secure provenance procedural costs Cassa delle ammende documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. proc. pen.
Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appelloideducendo violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. per essere stata ritenuta la ritualità della querela sporta da Carrubba ancorché egli non fosse stato compiutamente identificato.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 337 cod. proc. pen
Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appelloideducendo violazione dell'art. 337 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 15210 del 07/02/2007
Sezioni unite, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI RACHID nato in Marocco il 07/07/1972 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 16 dicembre 2022, la Corte di appello di Genova ha riformato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata il 14 ottobre 2021 dal Tribunale di Savona con la quale Rachid El Assri è stato ritenuto r responsabile del reato di cui p.gItt. 624 cod. pen., commesso in data 11 agosto 2018; a Loano, in danno di Andrea Carrubba. L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. - che era stata contestata all'imputato - è stata esclusa già in primo grado. Si è ritenuto, infatti, che El Assri non abbia dovuto utilizzare alcuna particolare abilità per impossessarsi del portafoglio, che fu prelevato all'interno di una borsa lasciata aperta dalla moglie di Carrubba.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appelloideducendo violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. per essere stata ritenuta la ritualità della querela sporta da Carrubba ancorché egli non fosse stato compiutamente identificato. A sostegno dell'argomentazione difensiva la difesa richiama un risalente indirizzo giurisprudenziale in base al quale «l'incompleta identificazione del querelante comporta l'invalidità della querela, alla quale non può porsi rimedio sulla base delle risultanze di atti diversi» (Sez. 4, n. 15210 del 07/02/2007, Cirimele, Rv. 236167). Osserva che, nel caso di specie, la querela fu sporta presso la Stazione carabinieri di Loano il 12 agosto 2018 e, nel raccoglierla, i verbalizzanti attestarono che il querelante, Andrea Carrubba, era «sprovvisto di documenti di riconoscimento».

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

5. Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, 1'11 agosto 2018 Sabrina Ceron, moglie di Andrea Carrubba, aprì la borsa per prendere il cellulare e un uomo vi infilò la mano impossessandosi del portafoglio che Carrubba aveva affidato alla Ceron. Il giorno seguente, Carrubba si recò presso la Stazione carabinieri di Loano per denunciare il furto. Egli riferì che nel portafoglio c'era anche la carta di identità e i verbalizzanti raccolsero la denuncia querela (contenente espressa richiesta di punizione dell'autore del reato) dando atto che a sporgerla era Carrubba Antonio, residente a Caselle Torinese, «sprovvisto di documenti di riconoscimento».La Corte di appello ha ritenuto la ritualità della querela, osservando che le generalità del denunciante sono state verificate nel corso delle indagini perché sia Carrubba che la moglie sono stati chiamati a compiere una individuazione fotografica.

Così argomentando, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi di diritto ormai consolidati. Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584, hanno affermato che «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» e la giurisprudenza successiva si è costantemente uniformata a questo principio di diritto. Non rileva in contrario, come il ricorrente vorrebbe sostenere, che Carrubba non si sia costituito parte civile.

Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che lui e la moglie furono compiutamente identificati nel corso delle indagini sicché non si può ragionevolmente dubitare della provenienza della querela dal soggetto legittimato a proporla.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2023 Il