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Sentenza — n. 51584/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51584/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51584/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LIBERTI FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a MADDALONI il 01/08/1991 ROMA •I il avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il PG in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 51584/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli del 31.3.2021, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Francesco Liberti in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in San Felice a Cancello e altri comuni del casertano con condotta accertata dal mese di dicembre 2016 e tuttora perdurante (capo a) e in ordine al reato di cui ahgli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 commesso in San Felice a Cancello dal febbraio 2017 al luglio 2017 (capo 1) in anni 6 e mesi 4 di reclusione. Nel processo di appello Francesco Liberti aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti recidiva nell'infrazione confisca dei proventi di reato restrizione di libertà remissione della pena sanzioni penali
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LIBERTI FRANCESCO (RINUNCIANTE) nato a MADDALONI il 01/08/1991 ROMA •I il avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; udito il PG in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.La Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli del 31.3.2021, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Francesco Liberti in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in San Felice a Cancello e altri comuni del casertano con condotta accertata dal mese di dicembre 2016 e tuttora perdurante (capo a) e in ordine al reato di cui ahgli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 commesso in San Felice a Cancello dal febbraio 2017 al luglio 2017 (capo 1) in anni 6 e mesi 4 di reclusione. Nel processo di appello Francesco Liberti aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio.

2. Avverso la sentenza Liberti, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello esplicitato l'iter argomentativo a sostegno della decisione. 3.11 ricorso presentato da Liberti deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia depositata in data 4 maggio 2023.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Al riguardo si osserva che la rinuncia al ricorso, non indicando alcuna ragione giustificatrice, è del tutto immotivata, sicchè non può trovare applicazione il principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Liberti Francesco che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21 novembre 2023 Il Consigli Il Presi te Anna Salvato Dovere DEPOSiTATO oggi, ZS AZ..f