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Sentenza — n. 51461/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of continuation claim and prior qualification issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51461/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, rejecting arguments about the lack of reasoning on drug trafficking qualification and the inapplicability of the continuation rule. The appellant claimed the appellate court erred by omitting analysis of small-scale trafficking under specific regulations and incorrectly barred a request for legal continuation of crimes. The court ruled that the prior qualification issue was already resolved in a rescinding judgment and that the continuation request was not formally made to the prosecution, thus failing to meet procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990; Art. 81 c.p.: The qualification of facts already judged in a rescinded sentence is inadmissible, and a request for continuation must be formally proposed to the prosecution to be considered by the appellate court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuation of crimes rescinding judgment drug trafficking qualification procedural requirements recidiva nell'infrazione traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Con il primo/ deduce) ex art. 606/ comma 1, lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Con il primo/ deduce) ex art. 606/ comma 1, lett.
Art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309 del 1990
e), cod.proc.pen.t la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.p.r.
Art. 81 c.p.
/ la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cod.pen.
art. 102 c.p
In difesa di MARCARINI MARCO è presente l'avvocato SODDU DIEGNO del foro di MILANO, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato SGHEMBRI FABIO stesso foro, come da delega ex art. 102 c.p.p.
art. 73 d.p.r. 309 del 1990
Assume che é viziato il mancato riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, trattandosi di condotte di c.d.
art. 81 cod.pen
/ la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4921 del 13/03/2000, Rv. 216133
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCARINI MARCO nato a MILANO il 10/04/1981 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In difesa di MARCARINI MARCO è presente l'avvocato SODDU DIEGNO del foro di MILANO, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato SGHEMBRI FABIO stesso foro, come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. Il difensore presente riportandosi ai motivi, chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8.3.2023 la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 20234 del 4.2.2022 (che aveva annullato la sentenza impugnata nei confronti di Marcarini Marco limitatamente ai capi 18), 19) e 20) (tutti afferenti ad illecita cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) - non avendo la Corte d'appello nella sentenza impugnata motivato sull'asserita duplicazione delle condotte nei detti capi di imputazione- con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra ( ezione della Corte d'appello di Milano, dichiarandolo inammissibile il ricorso nel resto), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 23.3.2021, ritenuti assorbiti nel capo 19) i fatti di cui ai capi di imputazione 18) e 20), ha rideterminato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassaziong, articolato in due motivi. Con il primo/ deduce) ex art. 606/ comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. / l'errata applicazione della legge penale ed ex art. 606 comma 1, lett. e), cod.proc.pen.t la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 (capo di imputazione 19). Si assume che, a seguito dell'annullamento con rinvio, la Corte d'appello aveva il potere-dovere anche di valutare la corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato di cui al capo 19) dell'imputazione ma la motivazione sul punto é omessa. Assume che é viziato il mancato riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, trattandosi di condotte di c.d. piccolo spaccio. Con il secondo motivo deduce ex art. 606? comma 1, lett. b), cod.proc.pen. l'errata applicazione della legge penale edi ex art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. / la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cod.pen. Si assume che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta avanzata dalla difesa di continuazione ex art. 81 cod.pen. tra i reati per cui si procede e quelli già giudicati con altre sentenze con le quali il Marcarini era stato condannato per fatti analoghiì sull'errato presupposto che la difesa non avrebbe formalmente richiesto l'applicazione dell'istituto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Ed invero la questione della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 é già stata ritenuta inammissibile nella sentenza rescindente e non fa parte quindi delle questioni devolute al giudice del rinvio.

2. Il secondo motivo é infondato. Va premesso che al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l'applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l'identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.( Sez. 6, n. 4921 del 13/03/2000, Rv. 216133).

Nella specie, tuttavia, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, laddove la richiesta del riconoscimento della continuazione era stata inserita solo nella proposta di concordato in appello cui il Pg,t nodaveva prestato il consenso. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'8