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Sentenza — n. 49521/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against denial of damages due to gross negligence in facilitating brother's escape.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49521/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Maria Rosaria Liga against the Court of Appeal's refusal to grant damages for wrongful detention. Liga argued that the lower court contradicted its acquittal by finding her guilty of gross negligence for acting as a messenger for her brother's escape. The court ruled that the civil compensation proceeding is autonomous from the criminal trial, allowing different conclusions based on the same evidence, and upheld the finding of gross negligence in facilitating the brother's lateness.

Regesto Legislator

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Art. 314 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The civil compensation proceeding is autonomous from the criminal judgment, permitting the court to find gross negligence in extraprocedural conduct even after acquittal on the charged offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
wrongful detention damages gross negligence standard autonomous civil proceeding facilitating escape criminal acquittal impact carcerazione preventiva eccessiva riestradizione arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314 c.p.p.
La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod.
art. 314 cod. proc. pen
La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che si reputa congruo liquidare in euro mille.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIGA ROSARIA MARIA nato a BAGHERIA il 10/05/1964 avverso l'ordinanza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Maria Rosaria Liga, con riferimento alla detenzione da costei subita (dal 29 gennaio 2018 all'il marzo 2018 in stato di custodia cautelare in carcere e dal 12 marzo 2018 al 30 ottobre 2019 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale le era stato contestato il reato di concorso in tentata estorsione aggravata, ex art. 7 d.l. 152/1991: in particolare alla ricorrente era stato contestato di avere fatto da tramite fra il fratello Paolo Liga (prima latitante e poi detenuto) e gli esecutori materiali del reato, Claudio De Lisi, Riccardo De Lisi e Giuseppe Sanzone, i quali si erano rivolti alla persona offesa Cosimo Calì e gli avevano chiesto denaro al fine di finanziare la latitanza nell'interesse di Paolo Liga e di sostenere poi le spese relative alla detenzione, ovvero la somma di dieci euro per ciascuno dei lavoratori della società Lions utilizzati per la sicurezza dei locali.

Con sentenza del 30 ottobre 2019 divenuta irrevocabile il 7 luglio 2020, Liga era stata assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste. La Corte della riparazione ha rigettato la domanda ravvisando la condizione ostativa della colpa grave nella condotta extraprocessuale della ricorrente consistita nel veicolare i messaggi del fratello ad altre persone, finalizzati a reperire denaro per finanziarne la latitanza e le spese legali.

2. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso, formulando un unico/ articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore rileva che la Corte sarebbe incorsa in una contraddizione nel riportare i passaggi della sentenza assolutoria che aveva ritenuto Liga estranea all'ipotesi delittuosa a lei contestata e nel fondare, ciò nonostante, il rigetto della istanza sulle risultanze delle intercettazioni, già ritenute dal giudice del merito poco chiare. Inoltre- prosegue il difensore- la Corte non aveva tenuto conto che lo stesso Ministero costituitosi in giudizio, pur avversando la richiesta di risarcimento, aveva avanzato una proposta di liquidazione pari a 89.0000 euro.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A. R. Seccia, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.4. In data 2 ottobre 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è insistito per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 2.In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr.

Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663), Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachenni Ben Hassen, Rv. 276458).3.La Corte di Appello ha rilevato che la richiedente aveva tenuto una condotta tale da creare un'apparenza di reato e contribuire così all'adozione dei suoi confronti della misura cautelare.

In particolare dalle indagini era emerso che: -nel corso della conversazione intercettata il 22 dicembre 2015 all'interno dell'abitazione di famiglia ella, parlando della necessità di reperire fondi per provvedere alle spese legali, aveva riferito a Riccardo De Lisi di aver ricevuto dal fratello Paolo Liga un bigliettino in cui erano indicati i nomi di coloro che avrebbero dovuto contribuire , tra i quali tale Cosimo e aveva anche spiegato che uno di tali soggetti aveva rimandato la consegna della somma richiesta al periodo successivo a capodanno; - poco prima di tale incontro, la madre della ricorrente le aveva riferito che Paolo aveva deciso di prendere l'avvocato e quindi occorreva parlare con De Lisi. - nei giorni seguenti vi erano state altre conversazioni fra Riccardo De Lisi e Giuseppe Sanzone da cui era emerso che anche costui si era rivolto a Cosimo per il pagamento della somma da destinare a Paolo Liga e che Cosimo aveva assicurato il suo contributo dopo il capodanno; -il 2 gennaio 2016 Riccardo del Lisi si era recato da Cosimo Calì, ma questi si era rifiutato di pagare, chiedendo di poter interloquire con Sanzone; - Cosimo Calì, sentito nel corso delle indagini, aveva confermato che i rapporti con i De Lisi si erano incrinati in quanto costoro lo avevano contattato, nell'ottobre de 2015, insieme a Paolo Liga e avevano preteso di occuparsi insieme a lui della sicurezza del locale Nuove Colonne di proprietà di Pietro Scaduto (figlio di Andrea Scaduto) e poi, ancora, lo avevano nuovamente contattato prima delle festività natalizie chiedendogli soldi per finanziare la latitanza di Paolo Liga; poco prima di Capodanno anche Giuseppe Sanzone si era rivolto a lui rappresentandogli di essere stato incaricato di riscuotere la somma richiesta per il mantenimento di Paolo Liga. - nel corso del colloquio in carcere del 7 marzo 2016 la ricorrente aveva riferito al fratello Paolo che i Larabinieri stavano indagando sulle richieste estorsive ai titolari di locali notturni, menzionando proprio il locale Nuove Colonne, e lo aveva anche informato dell'attività svolta per reperire le somme; -il collaboratore Zircone pure aveva riferito del ruolo di messaggera della ricorrente per conto dei congiunti detenuti.

I Giudici hanno, dunque, ritenuto gravemente colposo il comportamento della ricorrente, consistito nell'aver intrattenuto rapporti con il fratello latitante tramite messaggi scritti e nell'avere interloquito con soggetti legati al fratello al fine di raccogliere somme di denaro presso persone indicate da questi, in modo da finanziarne la latitanza e le spese legali.4. A fronte del percorso argomentativo indicato, le censure del ricorrente sono infondate. Dette censure, da un lato, nella parte in cui sostengono che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione.

Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Dall'altro sono aspecifiche, in quanto non si confrontano con le ragioni analiticamente indicate dalla Corte, a cui non contrappongono fondate ragioni di diritto e di fatto.

5. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che si reputa congruo liquidare in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal ministero resistente, che liquida in euro mille. Deciso in Roma i 8 novembr