Sentenza — n. 49304/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Raglia Francesco ha presentato ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. al fine di conseguire una remissione in termini in relazione all'udienza fissata e celebrata dinanzi alla Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 23.2.2023 (con successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso), deducendo di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza, la cui celebrazione da esso difensore sarebbe stata conosciuta solamente a seguito della notifica di un provvedimento di cumulo, evidenziando - a supporto dell'ammissibilità dell'atto di ricorso - la tempestività del ricorso medesimo presentato nel termine di 180 giorni dall'avvenuto deposito della motivazione della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod.proc.pen; Sentenza — n. 49304/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso in esame, invece, risulta ritualmente depositato nei termini a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza pronunciata il 23 febbraio 2023 dalla Terza sezione penale di questa Corte. Non può dunque dirsi consumato il potere di impugnazione a mezzo del rimedio (A straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., come peraltro espressamente riconosciuto con la citata pronuncia di questa sezione del 18 maggio 2023, secondo cui "non sfugge al Collegio che il peculiare errore che viene dedotto nel caso in esame è esterno rispetto al tessuto motivazionale del provvedimento che si impugna, tuttavia non sarebbe immaginabile un mezzo di impugnazione che conosca un termine di impugnazione diverso dal tipo di doglianza proposta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGLIA FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 02/03/1983 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG SILVIA SALVADORI che concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Raglia Francesco ha presentato ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. al fine di conseguire una remissione in termini in relazione all'udienza fissata e celebrata dinanzi alla Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 23.2.2023 (con successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso), deducendo di non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza, la cui celebrazione da esso difensore sarebbe stata conosciuta solamente a seguito della notifica di un provvedimento di cumulo, evidenziando - a supporto dell'ammissibilità dell'atto di ricorso - la tempestività del ricorso medesimo presentato nel termine di 180 giorni dall'avvenuto deposito della motivazione della sentenza impugnata.
2. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Va infatti ribadito che "è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato" ( Sez. 2 n. 24809 de124/07/2020, Rv. 279493). 2.1 Nel caso in esame, la Suprema Corte è incorsa in un errore percettivo sulla regolarità della notifica, causato da un equivoco sull'indirizzo di posta elettronica non afferente all'odierno ricorrente, ma ad un difensore omonimo. L'avviso di celebrazione dell'udienza risulta infatti notificato all'indirizzo pec antoniocavallo@legalmail.it, laddove l'indirizzo del difensore del Raglia risulta essere antoniocavallo2@avvocatinapoli.legalmail.it.
Dal provvedimento impugnato, poi, emerge come a tale errore di notifica sia seguita la mancata comparizione del difensore all'udienza e comunque il mancato espletamento dell'attività di difesa. 2.2 Né è ostativo all'accoglimento del presente ricorso il fatto che sia stato proposto altro ricorso per la revocazione della stessa sentenza fondato sui medesimi asseriti errori materiali o di fatto denunciati (e dichiarato inammissibile da questa Suprema Corte, Sez. IV, con sentenza del 18.5.2023). La decisione di inammissibilità si basava sul presupposto che fosse stato impugnato solo il dispositivo, e che non risultavano depositate le motivazioni della sentenza.
Il ricorso in esame, invece, risulta ritualmente depositato nei termini a seguito del deposito delle motivazioni della sentenza pronunciata il 23 febbraio 2023 dalla Terza sezione penale di questa Corte. Non può dunque dirsi consumato il potere di impugnazione a mezzo del rimedio (A straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., come peraltro espressamente riconosciuto con la citata pronuncia di questa sezione del 18 maggio 2023, secondo cui "non sfugge al Collegio che il peculiare errore che viene dedotto nel caso in esame è esterno rispetto al tessuto motivazionale del provvedimento che si impugna, tuttavia non sarebbe immaginabile un mezzo di impugnazione che conosca un termine di impugnazione diverso dal tipo di doglianza proposta.
Solo una volta depositata la motivazione il difensore potrà attivare il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.".
3. Va dunque disposta la revoca della sentenza della Sezione terza di questa Corte limitatamente alla posizione di Raglia Francesco, con ogni conseguente adempimento in ordine alla cessazione della esecuzione della pena relativa alla condanna pronunciata nei confornti di Raglia Francesco dalla Corte d'appello di Salerno in data 25.03.2022, n.551 che aveva confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 14.12.2020. PQM Revoca la sentenza pronunciata dalla Sezione terza della Corte di Cassazione n.39453 del 23-02-2023 limitatamente alla posizione di Raglia Francesco e dispone fissarsi udienza pubblica per la discussione all'udienza del 7.03.2024.
Manda la cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno per i conseguenti adempimenti relativi alla cessazione della esecuzione della pena relativa alla condanna pronunciata nei confornti di Raglia Francesco dalla Corte d'appello di Salerno in data 25.03.2022, n.551 che aveva confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 14.12.2020. Roma, 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente Loredaha MiOchè Do t la Ferranti ' ekk.t, „ DEPOSITATO IN CAN ELLERIA oggi. /1 2,1/.-? 202) z ''.‹.
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