Sentenza — n. 48797/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, ex art. 629-bis, cod. proc. pen., nell'interesse di Abduail Issaka con riferimento alla sentenza n. 542/2019, di condanna per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28 gennaio 2019 e divenuta irrevocabile il 28 marzo 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48797/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 629-bis, cod. proc. pen., nell'interesse di Abduail Issaka con riferimento alla sentenza n. 542/2019, di condanna per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28 gennaio 2019 e divenuta irrevocabile il 28 marzo 2019.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISSAKA ABDUAIL nato il 15/04/1987 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DELL'OLIO, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, ex art. 629-bis, cod. proc. pen., nell'interesse di Abduail Issaka con riferimento alla sentenza n. 542/2019, di condanna per la fattispecie di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28 gennaio 2019 e divenuta irrevocabile il 28 marzo 2019.
2. Avverso l'ordinanza d'inammissibilità nell'interesse di Abduail Issaka è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale identificato il dies a quo del termine di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen., a pena d'inammissibilità, nella data di notifica dell'ordine di esecuzione della pena comminata con la sentenza il cui giudicato è oggetto di istanza di rescissione e non, come invece vorrebbe il ricorrente (pag. 2, primi due righi, del ricorso), dalla successiva data di accesso presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere da parte del difensore con conseguente conoscenza, da parte di questi, del passaggio in giudicato della sentenza.
3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimi: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
2. Appuntandosi solo sulla ritenuta intempestività dell'istanza, la censura, difatti, non considera che l'inammissibilità della richiesta di rescissione, non presentata personalmente dall'interessato, è stata dichiarata ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. in ragione, anche e in via assorbente, dell'accertata insussistenza di una procura speciale in capo al difensore.3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cosi:. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend