Cassation court dismisses unjust detention claim where false statements during interrogation caused custody prolongation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Perrone's appeal against the lower court's refusal to award reparations for unjust detention. Perrone argued that his conduct did not causally link to the extended pre-trial custody following a reclassification of his crime to a lesser offense. The court found that Perrone's false statements during interrogations, which contradicted established evidence of acting on another's mandate, actively misled the judiciary and prevented a more favorable assessment of his culpability, thereby justifying the prolonged detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314, comma 2, cod. proc. pen.; In cases of unjust detention arising from a reclassification of the underlying offense, the defendant's false statements during interrogation that reinforce the gravity of the original conduct may establish a causal link to the prolongation of pre-trial custody.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERRONE GIUSEPPE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 23/06/1972 avverso l'ordinanza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. DOMENICO SECCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Minitero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto respingersi il ricorso con vittoria di spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Potenza, con ordinanza del 14/6/2023, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, Perrone Giuseppe, subita dal 16/5/2013 al 23/7/2013 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 28/4/2014 agli arresti do- miciliari per il reato di estorsione aggravata in concorso di persone nel reato in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 628 n. 3 bis cod. pen. Il procedimento a carico del ricorrente è stato definito con sentenza dell'1/2/2022 emessa dalla Corte di Cassazione con la quale l'imputazione origi- naria posta a base del titolo cautelare e delle sentenze di condanna nel merito della Corte di Appello di Potenza e della Corte di Appello di Salerno, è stata riqua- lificata nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con contestuale de- claratoria di prescrizione per tutti i reati per i quali il Perrone era stato condannato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per C:assazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Perrone deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 314, co. 2, cod. proc. pen. Premettendo che nel caso in esame si verte in tema di richiesta risarcitoria proposta ai sensi del secondo comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., trattandosi di ingiustizia della detenzione correlata alla riqualificazione del fatto, con derubri- cazione del reato in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, si rileva l'insussistenza di alcun collegamento causale tra l'ipotetico comportamento colposo rispetto all'evento della custodia cautelare.
Per il ricorrente, pur rilevando, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, la condotta di aver contribuito a dare corso alla custo- dia, la sua operatività non può esplicarsi qualora l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base degli stessi elementi trasmessi al giudice della cautela. Nel caso di ingiusta detenzione formale, occorre, ai fini della valutazione della incidenza causale del dolo o della colpa grave sull'adozione o sul mantenimento della misura, operare il raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza dispositiva della misura.
Il ricorrente ritiene che tale raffronto sia stato completamente omesso nell'im- pugnato provvedimento.Nel caso in esame,la misura è stata disposta e mantenuta in assenza di qual- siasi riferimento alle dichiarazioni rese dal Perrone in sede di interrogatorio e, per- tanto, viene meno il nesso causale tra le dichiarazioni rese al GIP dal ricorrente e l'applicazione della misura. Ci si duole che la orte di appello non spieghi se siano stati acquisiti elementi, successivamente all'arresto, che abbiano consentito la riqualificazione della con- testazione e se la stessa sia stata determinata da nuovi elementi sopravvenuti.
Si lamenta la mancanza di una reale motivazione sulle ragioni per cui il Per- rone avrebbe causato o contribuito a causare la detenzione. Viene evidenziato il riferimento, contenuto nell'impugnato provvedimento, a risultanze istruttorie e all'acquisizione di tabulati telefonici poi transitati "nel fasci- colo del dibattimento" mentre in realtà il processo è stato celebrato nelle forme del giudizio abbreviato senza alcuna istruttoria dibattimentale, Il ricorrente sottolinea l'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabi- lità della misura e idenziando che la derubricazione del reato è avvenuta sulla v base degli stessi elementi utilizzati per l'applicazione della misura.
I tabulati telefonici, richiamati nell'ordinanza impugnata, erano presenti nel fascicolo del P.M. e sono stati utilizzati per la decisione avvenuta con il rito abbre- viato. Il ricorrente lamenta l'incomprensibilità, per assenza di motivazione, della ri- levanza della circostanza che il Perrone abbia agito su mandato del Mottola o di propria iniziativa. Tale circostanza sarebbe ininfluente e, in ogni caso, emergerebbe dagli atti che il Perrone ha agito nell'interesse dell'amico Mottola perchè lo stesso aveva subito un'ingiustizia. Tale ingiustizia, continua il ricorrente, appare cristallizzata nella stessa imputazione.
Ciò che rileva è la circostanza che il Perrone abbia agito, sia pure con metodi non consentiti, per riparare ad un'aggressione dei beni patrimoriiali dell'amico Mot- tola. Il ricorrente spiega brevemente la vicenda che determinava la condotta con- testata per evidenziare che la rinuncia alla pretesa creditoria, anche se imposta coartatamente, non ha dato origine ad un ingiusto profitto per il Mottola, né ha provocato un danno al Di Franco, ma ha semplicemente ristabilito la situazione antecedente all'illegittima azione giudiziaria perpetrata dal Di Franco nei confronti del Mottola.
Di conseguenza, continua il ricorrente il reato di estorsione andava riqualifi- cato fin dal principio in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.Il Perrone chiarisce di non aver mai agito per recuperare un credito, avan- zando una pretesa estorsiva, ma in conseguenza di un'azione giudiziaria avanzata dal Di Franco per ottenere un pagamento di C 30.000 non dovute. Il ricorrente descrive l'intero excursus giudiziario civile e penale tra il Mottola e il Di Franco per dimostrare l'assoluta mancanza del dolo del delitto di estorsione e la correttezza della derubricazione del reato.
Si conclude, quindi, evidenziando che nel caso in esame non vi sono elementi indicativi di un comportamento gravemente colposo del Perrone, tale da indurre in errore il giudice della cautela sulla qualificazione giuridica del fatto. Trattandosi di procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato sarebbe evidente che la misura cautelare sia stata disposta sulla base degli stessi elementi successivamente utilizzati per la corretta qualificazione giuridica del fatto conte- stato. In particolare, si sottolinea che la derubricazione nel reato meno grave ope- rata dalla Suprema Corte sia avvenuta proprio sulla scorta dell'interrogatorio reso dal Perrone e ritenuto, nell'impugnata ordinanza, ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione.
Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione all'idoneità dei comportamenti tenuti dal ricorrente nel corso del procedimento per impedire la protrazione della misura. Il ricorrente evidenzia che le circostanze valorizzate dalla Corte distrettuale ai fini del rigetto dell'istanza sono:
1. che il Perrone aveva preso autonomamente l'iniziativa di rivolgersi al ai Franco;
2. che il Perrone aveva negato che il ai Franco avesse firmato un atto di remissione del debito nei confronti del Mottola. \A_ Tali due circostanze non sono ritenute, dalla difesa, idonee giustificare il ne- cessario collegamento causale con la misura applicata. Si aggiunge che il Tribunale di Melfi, chiamato precedentemente a valutare lo stesso quadro indiziario, con l'ordinanza del 3/5/2013 riteneva insussistenti le esi- genze cautelari. Il ricorrente definisce paradossale che sulla base degli stessi atti di indagine una misura venga dapprima rigettata per poi essere applicata nella massima estensione.
In ogni caso, poi, in riferimento all'interrogatorio del Pernine si evidenzia che lo stesso forniva dati pienamente compatibili con tutti gli altri elementi di indagine che avrebbero dovuto far pervenire fin dall'inizio alla corretta qualificazione del fatto per il quale non era possibile l'applicazione di una misura cautelare. Vengono riportati larghi tratti della motivazione impugnata evidenziando che la stessa individua una condizione di ostatività nella condotta tenuta nell'interro- gatorio senza spiegare perché tale condotta abbia contribuito all'erronea qualifi- cazione del fatto.Si chiede espressamente che questa Corte sancisca l'intangibilità dell'obbligo di motivazione non solo sulla sussistenza della condotta gravemente colposa ma anche sul collegamento causale della stessa con l'adozione o il mantenimento della misura.
Si precisa che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non indica le ragioni per cui la condotta dell'indagato, alla luce del quadro indiziario su cui è stato emesso il provvedimento cautelare, sia stata ritenuta ostativa. Ciò nonostante la riqualificazione giuridica del reato sia stata dichiarata sulla base degli stessi elementi presenti nel fascicolo delle indagini preliminari. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad al- , tra sezione della 6orte di appello.
3. Il RG. presso questa Corte Suprema in data 24/7/2023 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen.i le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il propo- sto ricorso.
4. In data 23/9/2023 ha rassegnato le proprie conclusioni d Ministero dell'Eco- nomia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocature Generale dello Stato che ha con- cluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati.
2. Giuseppe Perrone ha sofferto la misura meglio specificata in premessa per complessivi gg. 316, in relazione al delitto di cui al capo B) dell'imputazione for- mulata di estorsione aggravata in concorso di persone nel reato, in riferimento all'ipotesi di cui all'art. 628 comma e n. 3 bis c.p. accertato/commesso in Rapolla il 13/2/2013. Il relativo procedimento penale si è concluso, dopo le sentenze di condanna emesse dalla Corte di Appello di Potenza e dalla Corte di Appello di Salerno, con un annullamento senza rinvio per la riqualificazione in sede di legit- timità del reato originariamente contestato in esercizio arbitrario delle proprie ra- gioni, con contestuale declaratoria di prescrizione per tutti i reati per i quali l'istante era stato condannato.
Il ricorrente lamenta una pretesa violaziondi legge (dell'art. 314 co. 2 cod. proc. pen.) ed un difetto motivazionale in quanto a suo avvisai sussistevano ab initio le condizioni per contestare non l'estorsione, ma l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato non abilitante il provvedimento cautelare personale applicato.In realtà, non è così. Solo la compiuta istruttoria dibattimentale, come si ve- , M A dra,-a consentito di porre rimedio all'iniziale errata qualificazione giuridica dei fatti, determinata dalle stesse dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente.
2. Va ricordato che'mentre l'ingiustizia sostanziale presuppone l'affermazione dell'innocenza dell'istante, l'ingiustizia formale prescinde da tale accertamento e richiede solamente l'accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto in difetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di pro- cedura penale. Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno risolto il dubbio interpre- tativo insorto circa la possibilità che, anche nel caso di ingiustzia formale rilevas- sero, come cause ostative, i comportamenti dolosi o gravemente colposi della per- sona illegalmente ristretta.
È stato precisato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., giusto il disposto di cui all'art. 314, co. 2, cod. proc. pen. (Sez. U., n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; in precedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, Totaro, Rv. 242727).
Le Sezioni Unite D'Ambrosio hanno evidenziato che, anche nel caso della in- sussistenza originaria delle condizioni per l'adozione o il mantenimento della mi- sura custodiale, l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita può trovare scaturi- gine in comportamenti dolosi o gravemente negligenti dell'imputato. Pertanto, at- tribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben si concilia con il fondamento solida- ristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, alla cui stregua è ra- gionevole che il ristoro assicurato dall'ordinamento sia riconosciuto a chi abbia "patito", e non concorso a determinare, l'applicazione del provvedimento restrit- tivo.
Le Sezioni Unite hanno, però, condivisibilmente, posto un ineludibile "paletto", nel senso che, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base degli stessi precisi ele- menti che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, è pre- clusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'im- putato. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casi il giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (cfr. ex multis, Sez. 6 4, n. 13559 del 2/12/2011 dep. 2012, Borselli, Rv. 253319; conf.
Sez. 4, n. 8021 del 28/1/2014, Gennusa, Rv. 258621). Per converso, potrà, invece, effettuare la valutazione della sinergia causale del dolo o della colpa grave, se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiate -come nel caso che ci occupa- sia avvenuto alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quello originariamente detenuto dal giudice della cautela. Di recente questa Corte di legittimità ha anche precisato che, in tema di ripa- razione per ingiusta detenzione, deve ritenersi irrilevante il mutamento della qua- lificazione giuridica del fatto a fronte, comunque, di una condotta dolosa o grave- mente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale (così Sez. 4, n. 28354 del 22/5/2022, Puglisi, Rv. 283447) in relazione ad una fattispecie di applicazione al ricorrente di misura cu- stodiale per concorso nel reato di illecita detenzione di stupefacenti poi riqualifi- cato, in grado di appello, in favoreggiamento personale, dichiarato non punibile ex art. 384 cod. pen., in cui la Corte ha qualificato come dolosa ed atta a ingenerare la convinzione della sussistenza di un grave quadro indiziario la condotta consistita nel lancio dalla finestra di un involucro contenente la sostanza).
3. Nel caso in esame, il giudice della riparazione richiama opportunamente le f dichiarazioni rese dal Perrone nel corso dell'interrogatorio di garanzia del 18/5/2013, allorquando, a domanda del Giudice per le indagini preliminari, che gli chiedeva se avesse ricevuto mandato dal Mottola per recarsi dal Di Franco, ebbe a riferire testualmente «no, è stata una mia iniziativa», ribadendo il concetto in più passaggi (l'ordinanza impugnata richiama pagg. 8 e 9 del verbale di interro- gatorio del 18/5/2013"); nei successivi passaggi, l'odierno ricorrente negava ripe- tutamente che il Di Franco avesse, nell'occasione, firmato un atto di remissione del debito nei confronti del Mottola («non firmò niente.., non fu costretto... non volle firmare e non firmò» -pagg. 8 e 9 del verbale di interrogatorio del 18.05.2013).
Osserva la Corte territoriale che tali circostanze risultano incontestabilmente false, o, comunque, contrarie a quanto sarebbe stato poi successivamente accer- tato nel corso del giudizio, sia in relazione al concorso nel delitto di Mottola Emilio, sia in riferimento alla sottoscrizione dell'atto di remissione del debito cui fu co- stretto nell'occasione il Di Franco. E che la stessa Corte di Cassazione con la sen- tenza n. 11235 del 1/2/2022 ha ritenuto acclarato che le dichiarazioni del Perrone furono solo "parzialmente ammissive" dell'addebito, come pure sostenuto dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza del 5/3/2021), sicché alcune afferma- zioni dallo stesso riferite nel corso del medesimo interrogatorio non possono rite- nersi in linea con i successivi accertamenti effettuati e quanto poi appurato in sede giurisdizionale.
Ed infatti sulla scorta delle risultanze istruttorie, ed in particolare attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini e poi transitati nel fascicolo del dibattimento, fu acclarato che il Perrone «agì su mandato del Mottola». Tale circostanza, peraltro, come osserva il giudice della riparazione, appare contraria anche alla conoscenza che il Perrone aveva dei pregressi rapporti di de- bitacredito tra Mottola e Di Franco, avendo l'indagato fatto esplicito riferimento, al momento del fatto, «al decreto ingiuntivo richiesto dal Di Franco ed alla pretesa del credito per qualche anno di contabilità» - pag. 6 della sentenza n. 11235/2022 della Corte di Cassazione.
E anche la dichiarazione, resa ripetutamente dal Perrone in sede di interrogatorio secondo cui il Di Franco non avrebbe sottoscritto alcun atto sotto la sua minaccia e/o violenza, non corrisponde a quanto effettivamente accaduto, dato che è stato pacificamente e definitivamente ac:certato che la per- sona offesa in data 13/5/2013 ebbe a sottoscrivere, nel corso della condotta di aggressione posta in essere dal Perrone, un atto di rimessione del debito in suo favore. Dunque, in un contesto del genere, logico appare il rilievo che sia da esclu- dere che il Perrone abbia fornito un utile e valido contributo in sede di interroga- torio per il chiarimento della vicenda e dei fatti dei quali era accusato, dal momento che la falsità delle sue dichiarazioni (in particolare che avesse agito di sua iniziativa e non su sollecitazione del Mottola) Ifinendo così per contribuire a rafforzare nei giudici della cautela i gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine alla sussi- stenza della più grave una condotta di natura estorsiva - in riferimento all'ipotesi di cui al combinato disposto degli art. 629 comma Il e 628 comma e n° 3 bis c.p. - , anziché di quella più blanda prevista e punita dall'art. 393 c.p..
Pertanto, coerente appare la conclusione che nella fattispecie in esame, le dichiarazioni mendaci rese dal ricorrente in fase di interrogatorio costituirono un fattore condizionante della protrazione dell'evento "detenzione", in quanto pre- cluserLA'Autorità giudiziaria di operare una diversa valutazione del pur grave qua- dro indiziario posto alla base della custodia cautelare, che, anzi, thk rafforzato dall'atteggiamento dell'indagato, protrattasi almeno fino al 28/4/2014, allor- quando si era oramai cristallizzato il cd. giudicato cautelare.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Mi- nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a