Sentenza — n. 48540/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso presentato nell'interesse di Milone Giovanni è infondato e dev'essere pertanto rigettato per le ragioni che, di seguito, si espongono. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, della disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che la decisione impugnata, dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello perché tardivo, non avrebbe tenuto conto del fatto che il giudizio di primo grado si era svolto in assenza dell'imputato, con conseguente aumento di quindici giorni dei termini di impugnazione per il suo difensore, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48540/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, della disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che la decisione impugnata, dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello perché tardivo, non avrebbe tenuto conto del fatto che il giudizio di primo grado si era svolto in assenza dell'imputato, con conseguente aumento di quindici giorni dei termini di impugnazione per il suo difensore, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Milone Giovanni, nato a San Giorgio Morgeto il 30/09/1960, avverso l'ordinanza in data 07/03/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO INI FATTO 1, Con ordinanza in data 07/03/2023 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da Milone Giovanni avverso la sentenza resa, il precedente 05/10/2022, dal Tribunale di Locri, di cui ha ordinato, per l'effetto, l'esecuzione.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Milone, avv.to Francesco Oppedisano, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, della disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod, proc. perì. Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale, dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello del Milone in quanto tardivamente proposto, avrebbe obliterato la circostanza che il giudizio di primo grado si era svolto in assenza del predetto imputato, sicché i termini di impugnazione avrebbero dovuto ritenersi aumentati di quindici giorni, con riguardo al suo difensore, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Milone Giovanni è infondato e dev'essere pertanto rigettato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, della disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che la decisione impugnata, dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello perché tardivo, non avrebbe tenuto conto del fatto che il giudizio di primo grado si era svolto in assenza dell'imputato, con conseguente aumento di quindici giorni dei termini di impugnazione per il suo difensore, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione oggetto d'impugnativa non risulta affetta dal dedotto vizio di violazione di legge. Ciò perché l'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 prevede testualmente che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1- quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto». Orbene, nel caso di specie la sentenza di primo grado nei confronti di Milone Giovanni risulta emessa dal Tribunale di Locri in data 05/10/2022 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, avvenuta il 30 dicembre 2022, sicché, pur essendosi celebrato il giudizio definito con tale pronunzia in assenza dell'imputato, non trova applicazione la previsione dell'evocato art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che, come detto, stabilisce un aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.
Consegue a quanto detto che, come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, il termine per la proposizione dell'appello è spirato alla data del 02/02/2023, risultando emessa la sentenza di primo grado il 05/10/2022 ed essendosi il giudice riservato il termine di settantacinque giorni per il deposito delle motivazioni, circostanze che hanno determinato la decorrenza dal 19/12/2022 dell'ulteriore termine di quarantacinque giorni entro il quale, ai sensi del disposto di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. Den., l'impugnativa avrebbe potuto essere azionata.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistente il vizio denunziato, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag