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Sentenza — n. 48078/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48078/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso é fondato. Va premesso che l'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto,' Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv.280390 01;

Regesto Legislator

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art. 270 bis comma 1 cod.pen, artt. 110 cod.pen, art. 110 cod.pen, art. 314 cod. proc. pen, art. 43 cod. pen; Sentenza — n. 48078/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello si é basata solo sul contenuto delle intercettazioni ambientali da cui, stando a quanto accertato nel giudizio di merito, non è possibile ricavare parole comprensibili ma solo suoni. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

Parole chiave

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successo d'integrazione ripristino dello stato precedente riabilitazione spese di ripristino restituzione dell'assistenza sociale assistenza ulteriore

Disposizioni normative citate

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art. 270 bis comma 1 cod.pen
artt. 110 cod.pen
270 bis comma 1 cod.pen.); B) (artt. 110 cod.pen., 1, 2 e 4 legge n.
art. 110 cod.pen
15 del 1980); C) (art. 110 cod.pen., 420 comma 1 e 3 cod.pen,, 1 I.
art. 314 cod. proc. pen
Va premesso che l'art. 314 cod. proc. pen.
art. 43 cod. pen
Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUERINI SILVIA nato a BERGAMO il 03/03/1982 RAGUSA COSTANTINO nato a BERGAMO il 05/11/1976 avverso l'ordinanza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 15.11.2022, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di Guerini Silvia e Ragusa Costantino in relazione alla privazione della libertà personale dai medesimi subita in quanto sottoposti alla custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi A) (art. 270 bis comma 1 cod.pen.); B) (artt. 110 cod.pen., 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 e 1 I. n. 15 del 1980); C) (art. 110 cod.pen., 420 comma 1 e 3 cod.pen,, 1 I. 15/80); D) (art. 110 cod.pen. 635 commi 1 e 3 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod.pen., I. n. 15 del 1980).

In data 19.2.2007 il Tribunale del riesame di Firenze decidendo sull'appello proposto dalla Guerini, aveva sostituito la misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari. In data 19.2.2007 la Corte d'Assise di Pisa, avendo dichiarato la nullità dell'udienza preliminare svoltasi dinanzi al Gup di Firenze, aveva ordinato la trasmissione degli atti al Pm presso il Tribunale di Pisa per le sue determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. In data 5.11.2007 il Gip presso il Tribunale di Pisa, in sede di rinnovazione della misura pronunciata da giudice incompetente aveva disposto, su richiesta del PM la misura della custodia in carcere per Ragusa e quella degli arresti domiciliari per Guerini.

Con ordinanza dell'8.2.2008 il Tribunale del riesame sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere applicata a Ragusa con quella degli arresti domiciliari. In data 6.5.2008 il Gup del Tribunale di Pisa sostituiva per Guerini la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. e per Ragusa con quella dell'obbligo di presentazione alla RG. cumulata del divieto di dimora nel comune di Pisa e successivamente aveva ancora sostituito la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. con il divieto di allontanamento notturno ed in data 10.5.2008 aveva revocato il divieto di dimora.

In sintesi la Guerini é stata detenuta in carcere dal 3.5.2006 al 19.2.2007 ovvero per 299 giorni e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal 19.2.2007 al 6.5.2008 ovvero per 442 giorni; il Ragusa invece é stato detenuto in carcere dal 19.2.2006 all'8.2.2008 quindi per 646 giorni e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dall'8.2.2008 al 6.5.2008 ovvero per 88 giorni. Quanto al merito, con sentenza del 9.5.2008 il Gup del Tribunale di Pisa, aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Ragusa e Guerini in relazione al capo A) perché gli elementi acquisiti erano inidonei o comunque insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio; con la sentenza del 27.5.2009 il Tribunale di Pisa aveva assolto Ragusa e Guerini dalle imputazioni loro ascritte ai capi B), C) e D) per non aver commesso il fatto, sentenza confermata in appello e divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello.

2. Il giudice della riparazione ha motivato il diniego dell'istanza ritenendo che sulla base di una valutazione ex ante del compendio indiziario gli imputati abbiano dato corso o concorso a dare causa alla loro detenzione per dolo o colpa grave sulla base delle intercettazioni ambientali, come valorizzate dal consulente del Pubblico non avendo quindi la sentenza assolutoria neutralizzato la loro valenza.

3. Avverso detta ordinanza Guerini Silvia e Ragusa Costantino propongono ricorso per cassazione censurando l'ordinanza mediante due motivi di ricorso. Con il primo deducono la violazione ex art. 606 comma 1, lett.

b) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello si é basata solo sul contenuto delle intercettazioni ambientali da cui, stando a quanto accertato nel giudizio di merito, non è possibile ricavare parole comprensibili ma solo suoni. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità della motivazione. Si evidenzia che la Corte di merito ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni ambientali che la sentenza assolutoria ha ritenuto inutilizzabili.

4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Va premesso che l'art. 314 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr., sul punto,' Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv.280390 01;

Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002„ Guadagno, Rv. 226004-01). In proposito, le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumoue accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01). Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, .ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419-01).

Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi grobato7i disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di gondotte che, rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cl'r. sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458) 2.

Nella specie la Corte d'appello, nel ritenere la condotta ostativa degli istanti al riconoscimento dell'indennizzo ha conferito rilievo centrale al contenuto delle intercettazioni ambientali che, invece sono state ritenute non utilizzabili dal giudice della cognizione in quanto non intellegibili (testualmente affermando che i risultati delle intercettazioni ambientali non sono stati "neutralizzati") in tal modo non facendo corretta applicazione del principio secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili ( Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, Rv. 282417).

L'aver valutato tali risultanze vizia il ragionamento del giudice della riparazione il quale peraltro non ha dato atto di aver conferito rilievo ad altre risultanze probatorie poste a base dell'emissione e del mantenimento delle misure cautelari. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Firenze cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firen