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Sentenza — n. 48072/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preliminary judge's non-prosecution due to prescription interruption by a subsequently declared null citation decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed the preliminary judge's decision to dismiss charges against Ezio Squadritti, arguing the crime was extinguished by prescription. The court found the prosecution had been interrupted on February 13, 2020, by a citation decree later declared null for procedural reasons. Relying on established jurisprudence, the court ruled that null interruption acts still validly interrupt the prescription period, thereby overturning the non-prosecution order.

Regesto Legislator

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Art. 160, comma 2, cod. pen.; Art. 569 cod. proc. pen.: A criminal act is extinguished by prescription only if no interrupting acts occurred; acts interrupting prescription remain effective for their objective value even if subsequently declared null.

Parole chiave

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criminal prescription interruption of prescription nullity of citation decree objective value of acts non locus a procedere procedural nullity prescription period riattivazione del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 160, comma 2, cod. pen.
Nel caso di specie, infatti, la prescrizione risulta interrotta, conformemente al disposto di cui all'art. 160, comma 2, cod.
Art. 569 cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero del Tribunale di Napoli Nord propone ricorso, ai sensi dell'art. 569 cod.
art. 569 cod. proc. pen
Il Pubblico ministero del Tribunale di Napoli Nord propone ricorso, ai sensi dell'art. 569 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40996 del 01/07/2021, GAGLIARDI LAURA C/ GABELLONE ANNA RITA
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLINORD nel procedimento a carico di: SQUADRITTI EZIO nato a NAPOLI il 15/12/1972 avverso la sentenza del 06/04/2023 del GIUDICIE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli Nord per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO 1. Il Pubblico ministero del Tribunale di Napoli Nord propone ricorso, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del medesimo Tribunale ha dichiarato, in data 06/04/23, il non luogo a procedere nei confronti di Squadritti Ezio per essersi il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, consumato il 10/05/2016, estinto per intervenuta prescrizione.

2. Con un unico motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il Giudice erroneamente ritenuto estinto il reato per intervenuta prescrizione. Tale pronuncia, infatti, si fonda sulla errata applicazione della disciplina in tema di prescrizione laddove essa afferma che, nel caso in esame, non sia intervenuto alcun atto interruttivo. Evidenzia, tuttavia, il ricorrente che l'azione penale è stata per la prima volta esercitata il 13/02/2020 - ampiamente prima del decorso del termine ordinario di prescrizione di sei anni - con decreto di citazione a giudizio dichiarato nullo il 23/02/23, trattandosi di reato che prevede l'udienza preliminare.

Pacifico dunque che l'emissione del decreto di citazione a giudizio abbia determinato l'interruzione del termine di prescrizione che, pertanto, maturerà il 10/11/2023. Né osta in tal senso la dichiarata nullità del predetto decreto di citazione a giudizio, atteso il consolidato principio giurisprudenziale per il quale gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono comunque idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto, dott. Simone Perelli, ha concluso per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli nord per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Nel caso di specie, infatti, la prescrizione risulta interrotta, conformemente al disposto di cui all'art. 160, comma 2, cod. pen., dall'emissione in data 13/02/2020 del decreto di citazione a giudizio, successivamente dichiarato nullo perché il reato non consentiva la citazione diretta a giudizio, richiedendosi la previa celebrazione dell'udienza preliminare. È conseguentemente erronea la decisione, oggetto della presente impugnazione, che ha dichiarato l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione sull'erroneo presupposto dell'inesistenza di atti interruttivi, ignorando l'esistenza dell'anzidetto decreto di citazione a giudizio.

Né, come ha correttamente rilevato il ricorrente, la dichiarata nullità di tale decreto di citazione può dispiegare alcun effetto ai fini che interessano in questa sede, attesa la consolidata giurisprudenza di codesl:a Suprema Corte, a mente della quale gli atti interruttivi della prescrizione del reato sono idonei a conseguire lo scopo anche se nulli, in quanto rilevano per il loro valore oggettivo di espressione della persistenza dell'interesse punitivo da parte dello Stato (Sez. 5, n. 40996 del 01/07/2021, GAGLIARDI LAURA C/ GABELLONE ANNA RITA, Rv. 282091.

Fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio).

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione. Così deciso il 21 settembre 2023 Il C