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Sentenza — n. 48056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to violation of 40-day appearance term under Art. 601 cod. proc. pen.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remittal due to a procedural violation of the 40-day appearance term. The appellant argued that the appeal hearing occurred only 10 days after his notification, violating the new Cartabia reform rules. The court ruled that such a violation constitutes a general nullity requiring immediate raising before the appeal judgment is deliberated.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.: The failure to observe the minimum 40-day term for the accused to appear in the appeal judgment constitutes a general nullity that must be raised before the deliberation of the appeal judgment.

Parole chiave

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appeal judgment nullity appearance term violation Cartabia reform general nullity procedural deadline tempestività dell'inoltro osservanza dei termini termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 5, cod.
Art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
150 - per cui la sua inosservanza, inerendo alla partecipazione al giudizio dell'imputato, determina una nullità di carattere generale, ex art. 178, lett.
Art. 180 cod. proc. pen.
che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., deve essere rilevata di ufficio, ovvero dedotta prima della deliberazione della sentenza di appello.
Art. 181, comma 3 cod. proc. pen.
costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
artt. 81 cod. pen
del Tribunale di Chieti del 22 dicembre 2020, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena applicata a Toto Alberto nella misura di mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 250,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen.; 79, comma 1, lett.
art. 599-bis cod. proc. pen
"riforma Cartabia" - atteso che il decreto di citazione al giudizio di appello gli sarebbe stato notificato il 1° febbraio 2023, ed ai difensori il 25 gennaio 2023, mentre l'udienza di trattazione era stata celebrata in data 10 marzo 2023, con accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., deve essere rilevata di ufficio, ovvero dedotta prima della deliberazione della sentenza di appello.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022
Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep.
Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022
283988-01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv.
Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020
283349-01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, De Carolis, Rv.
Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019
278447-01; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv.
Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014
264721-01; Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014, Braidich, Rv.
Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022
Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOTO ALBERTO nato a CHIETI il 10/01/1972 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI hctuffidò

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1° marzo 2023 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Chieti del 22 dicembre 2020, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena applicata a Toto Alberto nella misura di mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 250,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen.; 79, comma 1, lett.

d) e 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, il ricorrente che, per come da lui già eccepito nelle conclusioni scritte antecedenti alla trattazione dell'appello in forma cartolare, vi sarebbe stata una violazione del termine previsto dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. - come novellato dalla c.d. "riforma Cartabia" - atteso che il decreto di citazione al giudizio di appello gli sarebbe stato notificato il 1° febbraio 2023, ed ai difensori il 25 gennaio 2023, mentre l'udienza di trattazione era stata celebrata in data 10 marzo 2023, con accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. formulata dalle parti. Ciò avrebbe determinato un'ipotesi di nullità relativa, tempestivamente eccepita da parte del Toto, tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.

4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, per l'effetto determinando l'annullamento della sentenza impugnata.

2. Ed infatti, l'art. 601, comma 3, cod. proc. stabilisce che il termine per comparire nel giudizio di appello non può essere inferiore a quaranta giorni - secondo la nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per cui la sua inosservanza, inerendo alla partecipazione al giudizio dell'imputato, determina una nullità di carattere generale, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., deve essere rilevata di ufficio, ovvero dedotta prima della deliberazione della sentenza di appello. Tale interpretazione è stata resa in plurime decisioni espresse da questa Suprema Corte, per le quali, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (cfr., tra le altre:

Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988-01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349-01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, De Carolis, Rv. 278447-01; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515- 01; Sez. 5, n. 39221 del 30/06/2015, Pop, Rv. 264721-01; Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014, Braidich, Rv. 259978-01). Trattasi, invero, di esegesi non univoca nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato anche affermato, in difformi pronunce, che l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (così, da ultimo:

Sez. 2', n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113-01; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495-01).

3. Tanto premesso in punto di diritto, deve essere osservato, allora, come, nel caso di specie, la citazione dell'imputato sia stata effettuata senza garantire il necessario rispetto del termine dilatorio minimo di quaranta giorni, di cui al novellato testo dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis al giudizio in esame. Per come, infatti, correttamente eccepito dal Toto in seno al suo ricorso, la notificazione del decreto di citazione in appello si era perfezionata nei suoi confronti il 10 febbraio 2023, e rispetto ai difensori il 25 gennaio 2023, mentre l'udienza di trattazione era stata celebrata in data 10 marzo 2023, con accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dalle parti.

Nella fattispecie, pertanto, risulta evidente come non vi sia stato il rispetto del termine minimo a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., necessario anche nell'ipotesi in cui il processo venga celebrato, come nel caso in esame, in via cartolare (cfr. Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970-01).4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla