Sentenza — n. 47428/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Radosavljevic Zvonko ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza emessa dal giudice di San Donà di Piave, stante la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'interessato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e dallo stesso Radosavljevic, in ragione della asserita sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non meglio specificata. Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RADOSAVLJEVIC ZVONKO (RINUNCIANTE) nato a MONTENEGRO( SERBIA) il 06/07/1976 avverso l'ordinanza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG z-zz
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Radosavljevic Zvonko ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di restituzione nel termine proposta dal ricorrente, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione alla dedotta nullità della sentenza emessa dal giudice di San Donà di Piave, stante la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'interessato.
2. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.
3. Successivamente, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e dallo stesso Radosavljevic, in ragione della asserita sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, non meglio specificata. Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la rituale rinuncia all'impugnazione.
4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente: Corte Cost. n. 186/2000) al versamento, in favore della tassa delle ammende, di una somma che si ritiene congruo determinare in cinquecento euro. P. Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consiglie estensore Il P