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Sentenza — n. 47421/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal, ruling revocation of license remains mandatory for aggravated road homicide with high alcohol levels.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47421/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the mandatory revocation of the driver's license for aggravated road homicide cases involving high alcohol levels. The defense argued that the Constitutional Court's 2019 ruling allowed judicial discretion to suspend rather than revoke the license, citing a lack of medical evidence of alcohol abuse. The court rejected this, confirming that the specific facts involving a blood alcohol concentration exceeding 1.5 g/l triggered the statutory automatism requiring license revocation without discretion.

Regesto Legislator

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Art. 222 comma 2 Codice della Strada; Art. 589 bis comma 2 cod. pen.: The mandatory revocation of the driver's license remains applicable for aggravated road homicide cases involving high alcohol levels, as the Constitutional Court's ruling on legislative illegitimacy does not apply to these specific aggravated circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
road homicide aggravated mandatory license revocation high alcohol level judicial discretion Constitutional Court ruling automatism sanzionatorio Code of Road Traffic guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 222 comma 2 Codice della Strada
Art. 589 bis comma 2 cod. pen.
Art. 186 comma 2 lett.c) C.d.S.
Art. 616 cod.proc.pen.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019
Sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 17 Aprile 2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REJA MANUEL nato a MONFALCONE il 29/03/1989 avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Gorizia, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del pubblico ministero, ha applicato a REA Manuel per il reato di omicidio stradale ascritto, aggravato ai sensi del comma 2 in relazione all'art.186. comma 2 lett.c), C.d.S., la pena concordata di anni tre di reclusione, disponendo nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi dell'art.222 comma II Codice della Strada. 2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge e carenza assoluta di motivazione con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestato e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, assumendo al contrario la facoltà del giudice di procedere alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria, richiamando la pronuncia del giudice delle leggi n.88/2019, che, nel decretare la illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art.222 comma 2 C.d.S., aveva riconosciuto l'obbligatorietà della sanzione massima esclusivamente nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e terzo degli art.589 bis e 590 bis cod.pen. ed evidenziando come presso il Oronto soccorso dell'Ospedale di Gorizia il medico in servizio aveva escluso una condizione di abuso di alcól da parte del conducente investitore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella tempo' anea della sospensione, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati (186 comma 2 lett.c) C.d.S.) o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

2. Peraltro nella specie l'accordo sulla pena, ratificato dal giudice in sentenza, ha avuto per oggetto proprio la ipotesi di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza riconducibile alla ipotesi di cui all'art.186 comma 2 C.d.S., in quanto il tasso alcolemico riscontrato negli accertamenti eseguiti alle h.18.32 e 18.40 evidenziava512 il superamento della soglia di 1,5 g/I, integrando pertanto la fattispecie che, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, imponeva la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. 2.1 Stando così le cose, nessun apprezzamento discrezionale era consentito al giudice della pena, atteso che i fatti ascritti in imputazione, per cui è intervenuta sentenza di applicazione della pena, afferiscono ad una delle ipotesi non sottoposte a giudizio di illegittimità costituzionale e in relazione ai quali permane l'automatismo sanzionatorio previsto dall'art.222 comma 2 C.d.S..

3. Nessun pregio ha poi l'osservazione del ricorrente secondo la quale la condizione di alterazione contestata in imputazione non avrebbe comunque inciso sulla capacità del ricorrente di condurre l'autoveicolo e di attivarsi per evitare l'investimento del pedone, laddove la ipotesi aggravata di cui all'art.589 bis comma 2 cod.pen. non richiede la verifica di un nesso di necessaria occasionalità tra la condizione di ebbrezza alcolica e il sinistro stradale (come la giurisprudenza di legittimità richiede invece per la ipotesi di cui all'art.186 comma 2 bis C.d.S.), ma è ravvisata in ogni caso in cui il conducente (che ha determinato l'evento rappresentato dall'omicidio stradale) si sia posto alla guida di un veicolo a motore in condizione di ebbrezza alcolica, circostanza questa neppure contestata dal ricorrente.

D'altro canto, la pena concordata è stata determinata partendo dalla soglia di nove anni di reclusione e pertanto è parametrata sulla ipotesi aggravata di cui all'art.589 bis comma 2 cod.pen., mentre la ipotesi base di omicidio stradale è punita con pena compresa nella forchetta edittale tra due e sette anni di reclusione. 4.In conclusione va ribadito il principio secondo il quale in relazione alle ipotesi di omicidio stradale di cui all'art.589 bis aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 cod.pen., pure a fronte dell'intervento della torte 6Ostituzionale con sentenza Lt-7 17 Aprile 2019, permane l'automatismo secondo cui deve essere sempre disposta la revoca della patente di guida, atteso che la valutazione discrezionale riconosciuta al giudice si riferisce alle ipotesi di omicidio stradale, pure contemplate dall'art.589 bis cod. pen. diverse da quelle indicate dai commi 2 e 3.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., di una somma in favore della Cassa delle Ammende che risulta equo determinare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli