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Sentenza — n. 47393/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47393/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47393/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 30.6.2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio descritti in rubrica.

Regesto Legislator

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art. 619 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 47393/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Andrea Pinto lamenta vizio di motivazione in ordine agli aumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. e osserva che, se è vero che le parti avevano concordato la quantità finale di pena, è anche vero che la riduzione per le attenuanti generiche si sarebbe dovuta applicare anche alla pena base del reato cd. "ostativo" di cui al capo 1) di imputazione, e non solo sugli aumenti per la continuazione, di fatto privando il Pinto dei benefici correlati alla fase di esecuzione del giudicato penale.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzioni penali attenuazione libera della pena alleggerimento della pena remissione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 619 cod. proc. pen
I) Violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena, con richiesta di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Questo il calcolo della Corte di merito: pena base anni 10 di reclusione, ridotta ex art. 62-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
ad anni 6 e mesi 8, aumentata ex art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALLEGRINI PASQUALE (CUI 000YNBQ) nato a BARI il 03/08/1976 CAPRIATI NICOLA (CUI 0295FF5) nato a BARI il 27/11/1978 LADISA GIUSEPPE nato a BARI il 17/04/1974 MAGGIO ANTONIO (CUI 01BNE1Z) nato a BARI il 02/06/1978 PINTO ANDREA (CUI 05V40QE) nato a BITONTO il 25/11/1976 SCHINO MONICA nato a BARI il 15/06/1978 SCIACQUA FRANCESCO (CUI 01N249U) nato a BARI il 28/08/1973 SPEDO DONATELLA (CUI 05V47BV) nato a VERONA il 03/06/1977 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30.6.2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa in sede di rito abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati e, per il resto, ha confermato le condanne irrogate dal primo giudice in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 meglio descritti in rubrica.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati di seguito indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Pasquale Allegrini deduce quanto segue. I) Violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena, con richiesta di rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. per erroneità nel calcolo della pena operato dalla Corte territoriale in punto di riduzione di un terzo per il rito scelto. Questo il calcolo della Corte di merito: pena base anni 10 di reclusione, ridotta ex art. 62-bis cod. pen. ad anni 6 e mesi 8, aumentata ex art. 81 cod. pen. - di 3 mesi per ciascuno dei sei reati satellite, quindi per un totale di 18 mesi - ad anni 8 e mesi 2, ridotta per il rito ad anni 5 e mesi 6 di reclusione; ma la riduzione corretta di un terzo conduce alla pena di.anni 5, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, inferiore rispetto a quella irrogata. II) Violazione di legge, relativamente agli aumenti per la continuazione ex art. 81 cod. pen., applicati senza fornire una specifica motivazione.

4. Giuseppe Ladisa lamenta che la sentenza impugnata, pur dando conto della rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità penale, non consenta di individuare in maniera chiara le ragioni degli aumenti per i reati satellite indicati in sentenza.

5. Francesco Sciacqua lamenta l'omessa motivazione in ordine agli aumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. S /A 6. Monica Schino lamenta che la Corte territoriale si limitata a ritenere sussistenti i fatti ascritti alla ricorrente al capo 48) di imputazione, pur se frutto di congetture basate unicamente su conversazioni ambientali prive di gravità probatoria.Ritiene, inoltre, illegittimo il mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, frutto di un giudizio parziale sul solo dato quantitativo, benché non accertato. A tii i 4 7. Antonio Maggio lamenta che la Corte territoriale non concesso al ricorrente le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. nella misura massima in considerazione del ruolo primario dal medesimo rivestito nel reato ma senza valutarne la positiva personalità.

8. Donatella Spedo lamenta vizio di motivazione in ordine agli aumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen.

9. Nicola Capriati lamenta che, nonostante la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, la sentenza avrebbe dovuto motivare adeguatamente con riferimento alla sussistenza dei delitti contestati al ricorrente.

10. Andrea Pinto lamenta vizio di motivazione in ordine agli aumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. e osserva che, se è vero che le parti avevano concordato la quantità finale di pena, è anche vero che la riduzione per le attenuanti generiche si sarebbe dovuta applicare anche alla pena base del reato cd. "ostativo" di cui al capo 1) di imputazione, e non solo sugli aumenti per la continuazione, di fatto privando il Pinto dei benefici correlati alla fase di esecuzione del giudicato penale.

11. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorso Allegrini. 1.1. Il primo motivo - con cui si deduce erronea quantificazione della pena - è fondato, atteso che, effettivamente, la riduzione di un terzo della pena, derivante dal rito abbreviato prescelto, è stata disposta in misura inferiore. Invero, allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica (cfr.

Sez. 5, n. 15068 del 22/02/2012, Rv. 252316).Pertanto, il calcolo corretto, all'esito della pena in concreto determinata dai giudici di merito (prima della riduzione per il rito) in anni otto e mesi due di reclusione, conduce ad una pena finale, ridotta di un terzo, di anni cinque, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. In tal senso va rideterminata la pena inflitta al ricorrente. 1.2. Il secondo motivo - con cui si deduce assenza di motivazione, relativamente agli aumenti per la continuazione ex art. 81 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che la motivazione sui detti aumenti sussiste ed appare rispettosa del principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena-base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la precisazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr.

Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01), tutte condizioni che nel caso risultano pienamente rispettate. Del resto, la sentenza impugnata, rispetto a quella di primo grado, ha ridotto da sette a tre mesi l'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite contestati al prevenuto, per cui neanche si comprende l'interesse del ricorrente a proporre la censura, né si adducono elementi per sostenere che gli aumenti dovessero essere applicati in misura ulteriormente inferiore, in tal modo rivelandosi la genericità estrinseca del mezzo di impugnazione proposto.

2. Ricorsi Ladisa, Sciacqua e Spedo. 2.1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo, che la sentenza impugnata non consente di individuare in maniera chiara le ragioni degli aumenti per i reati satellite indicati in sentenza. Si tratta di censure manifestamente infondate, per le stesse ragioni enunciate nel paragrafo 1.2. del ricorso Allegrini, cui si rimanda.

3. Ricorso Schino. 3.1. Con il primo motivo, lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a ritenere sussistenti i fatti ascritti alla ricorrente al capo 48) di imputazione, pur se frutto di congetture basate unicamente su conversazioni ambientali prive di gravità probatoria. La censura è inammissibile, in quanto prospettata in maniera generica e aspecifica, a fronte della ampia, logica ed esauriente motivazione offerta dai giudici di merito, rispetto alla quale la doglianza dedotta non si confronta minimamente. La Corte territoriale ha esaurientemente dato conto dei fatti processualmente emersi, con specifico riferimento alla partecipazione della Schino, unitamente al Ladisa, al viaggio intrapreso da Bari a Verona la sera del 12.4.2017, utilizzando la linea di autobus "Marino", per il trasporto di 100 grammi di cocaina, successivamente consegnati al Maggio, il quale aveva preso in carico la droga e l'aveva nascosta nel garage del Capriati.

La donna si era prestata ad accompagnare il Ladisa per rendere il trasporto della droga meno rischioso, stante la copertura della Schino che viaggiava con la sua figlia piccola, facendo apparire che si trattava di un viaggio di un normale nucleo familiare. La consapevole complicità della donna nel trasporto della droga è stata plausibilmente ravvisata anche a seguito delle inverosimili e inconcludenti spiegazioni del viaggio rese in sede di interrogatorio davanti al GIP (in cui aveva alternativamente affermato di essersi recata a Verona per vendere la sua autovettura Fiat 500 al Maggio o per cercare un lavoro in Italia settentrionale), nonché dal fatto che la Schifo si era fermata a Verona per sole 12 ore ed aveva fatto rientro in Puglia, da sola con la figlia, affrontando per la seconda notte di seguito il viaggio in corriera. 3.2.

Quanto al secondo motivo - con cui si contesta il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - si osserva che la Corte territoriale ha fornito logica e adeguata spiegazione del diniego, non solo in relazione al dato quantitativo dello stupefacente trasportato ma anche valorizzando il contesto organizzativo della condotta illecita, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

4. Ricorso Maggio. A I 4.1. Con unico motivo, lamenta che la Corte territoriale non concesso al ricorrente le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. nella misura massima in considerazione del ruolo primario dal medesimo rivestito nel reato ma senza valutarne la positiva personalità. Il motivo è inammissibile, trattandosi di tipica valutazione rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito, il quale nel caso ha compiutamente motivato sul punto, argomentando in ordine alla spiccata capacità a delinquere del prevenuto, in ragione del ruolo primario e sovraordinato del medesimo rispetto a quello di altri correi.

Del resto, la censura rivela la sua genericità estrinseca laddove non specifica quali sarebbero gli indici positivi di personalità che sarebbero stati pretermessi dalla Corte territoriale.5. Ricorso Capriati. 5.1. Con unico motivo, lamenta che, nonostante la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, la sentenza avrebbe dovuto motivare adeguatamente con riferimento alla sussistenza dei delitti contestati al ricorrente. La censura è manifestamente infondata, atteso che la rinuncia ai motivi, stante l'effetto devolutivo dell'appello, non consente al giudice del gravame di entrare nel merito delle questioni rinunciate; né il ricorrente può dolersi in cassazione dell'omessa motivazione sui punti rinunciati.

Invero, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 - 01).

6. Ricorso Pinto. 6.1. Con unico motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine agli aumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cod. pen. e osserva che, se è vero che le parti avevano concordato la quantità finale di pena, è anche vero che la riduzione per le attenuanti generiche si sarebbe dovuta applicare anche alla pena base del reato cd. "ostativo" di cui al capo 1) di imputazione, e non solo sugli aumenti per la continuazione, di fatto privando il Pinto dei benefici correlati alla fase di esecuzione del giudicato penale. Il motivo è manifestamente infondato, poiché dalla sentenza impugnata si evince che la difesa del Pinto aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità e si era associata alla richiesta del Procuratore generale per una pena finale complessiva di anni cinque di reclusione.

La pena base è stata determinata secondo il minimo edittale (anni dieci di reclusione) e ridotta di un terzo per le attenuanti generiche; quindi, non vi era altro modo per ridurre la pena rispetto a quanto irrogato in primo grado. Gli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. risultano adeguatamente motivati e sono stati pure ridotti rispetto a quelli irrogati in primo grado.

7. In definitiva, con la sola eccezione del ricorso proposto da Allegrini Pasquale, fondato in punto di pena ma rigettato nel resto, tenuto conto della inammissibilità dei restanti ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti Capriati Nicola, Ladisa Giuseppe, Maggio Antonio, Pinto Andrea, Schifo Monica, Sciacqua Francesco e Spedo Donatella al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Allegrini Pasquale limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni cinque, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di Allegrini. Dichiara inammissibili i ricorsi di Capriati Nicola, Ladisa Giuseppe, Maggio Antonio, Pinto Andrea, Schino Monica, Sciacqua Francesco, Spedo Donatella e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese proc