Sentenza — n. 46845/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Simone Alfredo Tringale per la fattispecie di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commessa 1'8 marzo 2019), bilanciando la recidiva con le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 99 cod. pen, art. 445 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen, art. 624 c.p; Sentenza — n. 46845/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza d'appello nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'omessa motivazione e comunque l'errore nell'aver ritenuto sussistente la recidiva con riferimento a un reato (commesso il 4 luglio 2007) in merito al quale era stata emessa sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti il 21 ottobre 2009, irrevocabile il 28 dicembre 2009, estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della sussistenza dei relativi presupposti (come peraltro dichiarato con ordinanza del successivo 5 marzo 2015, emergente dal certificato del casellario giudiziale).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRINGALE SIMONE ALFREDO nato a VARESE il 08/11/1982 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto generale SILVIA SALVADORI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Simone Alfredo Tringale per la fattispecie di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commessa 1'8 marzo 2019), bilanciando la recidiva con le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza.
2. Avverso la sentenza d'appello nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l'omessa motivazione e comunque l'errore nell'aver ritenuto sussistente la recidiva con riferimento a un reato (commesso il 4 luglio 2007) in merito al quale era stata emessa sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti il 21 ottobre 2009, irrevocabile il 28 dicembre 2009, estinto ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in ragione della sussistenza dei relativi presupposti (come peraltro dichiarato con ordinanza del successivo 5 marzo 2015, emergente dal certificato del casellario giudiziale).
3. Le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come emerge non solo dal ricorso (cui è allegato il certificato del casellario giudiziale) ma anche dalle sentenze di merito, è stata ritenuta sussistente la recidiva, considerata equivalente alle circostanze aggravanti, in considerazione di un precedente reato specifico (commesso il 4 luglio 2007), in merito al quale era stata emessa sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti il 21 ottobre 2009, irrevocabile il 28 dicembre 2009. Trattasi però di reato già estinto (e tale peraltro dichiarato con ordinanza del 5 marzo 2015) in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto e in applicazione del consolidato principio di diritto per cui l'estinzione del reato conseguente al verificarsi delle condizioni e al decorso dei termini previsti dall'art. 445 cod. proc. pen., peraltro operante ipso iure in quanto non richiedente una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (ex plurimis: Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, deo. 2017, Dessi, Rv. 269765). Ex art. 624 cod. proc. pen., deve dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso 1'11 ottobre 2023 Il Con