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Sentenza — n. 46178/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura ha ad oggetto un profilo non contestato (e per il quale non risulta formulata alcuna doglianza) innanzi al giudice di appello, ossia di aver tenuto ferma la recidiva sulla base di una erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen., atteso che il motivo proposto in appello aveva ad oggetto unicamente la necessità di applicare l'art. 63, comma 4, cod.pen. A riguardo va ribadito che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello ( Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).

Regesto Legislator

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art. 99 cod.pen; Sentenza — n. 46178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone U:( t ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. ovvero il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione delitto ricettazione confisca dei proventi di reato tentato furto revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod.pen
Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone U:( t ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI TOMAS nato a LUGO il 23/06/1985 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAhsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udYca la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette ie conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 16.9.2022, la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale in data 21.2.2018, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto Minguzzi TOMaS colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod.pen., per aver asportato un borsello all'interno di un esercizio commerciale, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ha rideterminato la pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 266,66 di multa calcolando l'aumento per la recidiva sulla scorta dell'art. 63, comma 4, cod.pen.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone U:( t ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. ovvero il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile. Ed invero la censura ha ad oggetto un profilo non contestato (e per il quale non risulta formulata alcuna doglianza) innanzi al giudice di appello, ossia di aver tenuto ferma la recidiva sulla base di una erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen., atteso che il motivo proposto in appello aveva ad oggetto unicamente la necessità di applicare l'art. 63, comma 4, cod.pen. A riguardo va ribadito che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello ( Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).

2. L'inammissibilità del ricorso ha carattere assorbente in ordine alla problematica connessa al nuovo regime di procedibilità della fattispecie contestata all'odierno imputato la quale è divenuta perseguibile a querela a seguito della modifica dell'art.624, comma 3„ cod,pen., intervenuta per effetto dell'art.2, comma 1, lett.i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022. Difatti, l'inammissibilità del ricorso - la quale impedisce che possa ritenersi validamente costituito il rapporto processuale in sede di giudizio di impugnazione - rende inapplicabile la disciplina predetta sulla base del principio espresso da Sez. U., n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551.

3. In conclusione il ricorso é inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa d