Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the defendant challenged the civil damages assessment rather than the criminal conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's civil damages assessment, arguing it was disproportionate to the minor injury sustained by the victim. The court ruled that this argument was inadmissible in a criminal appeal because it effectively requested a re-evaluation of the facts and evidence, which is outside the scope of the Supreme Court's review of legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a second-instance criminal judgment is inadmissible if the appellant merely disputes the factual assessment or the quantum of civil damages without formally raising a specific defect in reasoning under Art. 606(1)(b), as this constitutes an impermissible request for a new factual review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIRGILI FLORIANA nato a FERENTINO il 22/10/1977 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere Gabriella CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo CENICCOLA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. peri. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Velletri, giudice dell'appello proposto da VIRGILI Floriana avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace l'aveva condannata per il reato di lesioni personali colpose, aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per avere urtato, alla guida di un'auto, la bic(jetta sulla quale viaggiava la persona offesa, causandole le lesioni meglio descritte in rubrica, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascrittole perché lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione, confermando il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto la prova della riconclucibilità del fatto origine del danno alla VIRGILI, alla luce delle prove raccolte, tra le quali il racconto della stessa persona offesa MATTIA Luca (il quale era stato soccorso, dopo l'urto dalla stessa VIRGILI, essendosi recato il giorno dopo presso il Oronto •-.;occorso ove gli erano state riscontrate le lesioni di cui alla imputazione), corroborato dalla documentazione medica e dal riferito del teste oculare ROBINIA Grazia, la quale aveva visto la persona offesa cadere dopo l'urto con l'auto condotta dalla VIRGILI.
2. La difesa della VIRGILI ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, assumendo che il Tribunale non avrebbe dato risposta alle doglianze veicolate con il gravame, ritenendo il difetto della prova del nesso di causa tra il danno e la condotta ascritta alla ricorrente. Ha, poi, rilevato la carenza di motivazione in ordine alla quantificazione dei danni, sostenuta da un giudizio equitativo del tutto sproporzionato rispetto alle lesioni riportate, la documentazione medica comprovando unicamente la scheggiatura di un dente.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo CENICCOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è deducibile in sede di legittimità.
2. Parte ricorrente, invero, nonostante il formale richiamo al vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ha, in effetti, censurato il percorso argomentativo svolto dai giudici territoriali, limitandosi a opporre una dissonante valutazione delle prove esposte nella sentenza impugnata, attraverso la prospettazione di una lettura di esse che si assume più corretta rispetto a quella operata dai giudici del doppio grado di merito in maniera conforme, sia pure ai fini delle sole statuizioni civili, stante la estinzione del reato quanto ai fini penali.
Ha, infatti, sollecitato un già di per sé inammissibile giudizio di merito, estraneo al sindacato di legittimità (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), opponendo, sotto altro profilo, la incongruità della liquidazione del danno operata dal Giudice di pace e confermata in sede di appello, dal primo tuttavia ancorata all'età della persona offesa e alla natura del danno (micro-permanente) riportato in conseguenza del sinistro. Cosicché, sotto entrambi i profili, non può neppure ravvisarsi una carenza della motivazione che si risolva nella violazione di legge richiamata in ricorso (sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Sociu, Rv. 282548-02; sez. 3, n. 30296 del 25/5/2021, Rv. 281721-01); n. 28241 del 18/2/015, Baronio, Rv. 264011-01), l'inammissibilità del quale discende ancor prima dalla non deducibilità del vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso sentenza di appello pronunciata per reati di competenza del giudice di pace (sez. 5, n. 22854 del 29/4/2019, De Bi/io, Rv. 27557-01; sez. 4, n. 2132 del 12/1/2021, Maggio, Rv. 280245-01).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 25 ottobre 2023 Consigliere estensore Il PT cliente Gabriella Cappello Ennpnuelé Di Salvo r? , DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0\t' 0/ i_,‘ zt \>>".. ,. e oggsAG—VW+rut- 2 (f) ci) IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO /s..11