Sentenza — n. 45917/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 21.11.2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato - che aveva dichiarato Matteo Alessandrini e Tiziana Narisi responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita attività di spaccio di marijuana oggetto di contestazione (fatto del 22.12.2020), e aveva condannato: la Narisi alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa; l'Alessandrini alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.333 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45917/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita attività di spaccio di marijuana oggetto di contestazione (fatto del 22.12.2020), e aveva condannato: la Narisi alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa; l'Alessandrini alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.333 di multa.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ALESSANDRINI MATTEO nato a FORLI il 09/11/1975 NARISI TIZIANA nato a FORLI' il 13/09/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21.11.2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado - emessa con rito abbreviato - che aveva dichiarato Matteo Alessandrini e Tiziana Narisi responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita attività di spaccio di marijuana oggetto di contestazione (fatto del 22.12.2020), e aveva condannato: la Narisi alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa; l'Alessandrini alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 2.333 di multa.
2. Avverso tale sentenza il difensore degli imputati propone ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento con rinvio della senten2:a impugnata al solo fine della eventuale valutazione ed applicazione da parte della Corte di appello delle sanzioni sostitutive previste dal capo III della legge n. 689/81, come modificata dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022, trattandosi di sentenza emessa pochi giorni prima dell'entrata in vigore (30.12.2022) del citato decreto legislativo n. 150.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
4. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, in quanto caratterizzati dalla mancanza di una effettiva e specifica doglianza ex art. 606 cod. proc. pen. La richiesta di annullamento della sentenza impugnata, infatti, non è basata su alcun prospettato vizio di legittimità della sentenza impugnata, ma dalla pretesa di ottenere, in sede di rinvio, l'applicazione delle (nuove) sanzioni sostitutive introdotte dalla c.d. riforma "Cartabia" di cui al d.lgs. n. 150/2022, nella specie non applicate né richieste in appello, trattandosi di sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Ciò, peraltro, senza neanche considerare che la citata disciplina legislativa ha previsto, con l'art. 95, una specifica disposizione transitoria per i casi in cui la sentenza di appello sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della riforma in questione, consentendo al condannato di avanzare al giudice dell'esecuzione istanza di sostituzione della pena detentiva, entro il termine di trenta giorni 2 a dall'irrevocabilità della sentenza (cfr. Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Rv. 285154 - 01).
5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1