Italian Supreme Court dismisses appeal due to late appointment of defense counsel lacking notification rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the current defense lawyer was appointed only after the first and second instance judgments were rendered. The court found that the lawyer had no right to receive notifications during the substantive proceedings as he was not the designated counsel at that time. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the current defense counsel was appointed after the judgment in question, lacking the right to receive notifications during the substantive proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARPA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 18/03/1963 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; letta la richiesta del P.G. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. GIACOMO PACE del 13 settembre 2023, in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto raccoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno del 24 settembre 2020, con cui Sarpa Giuseppe era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cessioni di quantitativi imprecisati ad ,Arduini Nicola e ad Arduini Alessandro di quantitativi imprecisati di cocaina e, verosimilmente, di eroina e di hashish tra aprile e settembre 2015).
2. Il Sarpa, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. Si deduce il vizio di omessa notifica all'avv. Giacomo Pace, nominato difensore di fiducia sin dalla fase delle indagini preliminari e che, successivamente, non aveva più ricevuto nessun avviso. 2.1. Con memoria del 13 settembre 2023 in replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, che aveva dedotto che il mandato difen- sivo era successivo all'emissione della sentenza impugnata - si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Dall'esame degli atti del presente procedimento - consentito in ragione della na- tura dell'unico motivo di ricorso - è emerso che, con atto del 13 marzo 2017, cioè in data anteriore a quella dell'udienza preliminare, il Sarpa aveva designato l'avv. Giri- baldi con revoca di ogni altra nomina (vedi fascicoletto degli atti di cui all'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.). I giudici del primo e del secondo grado, pertanto, avevano correttamente dispo- sto l'invio delle notifiche e degli avvisi del presente procedimerv:o al solo avv.
Giri- baldi, che era rimasto unico difensore durante i giudizi di merito. L'avv. Pace, odierno ricorrente, era designato in epoca successiva, soltanto ai fini della presentazione del ricorso in Cassazione, per cui, non risultando nominato difen- sore di fiducia per le fasi di merito, non aveva diritto a ricevere notifiche ed avvisi.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembr