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Sentenza — n. 45715/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug possession conviction citing lack of specific reasoning and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 45715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the appellate court's failure to examine specific defense points. The appellant claimed the lower court ignored the quantity of marijuana and improperly excluded leniency under Article 131 bis of the Penal Code. The court ruled that the appellate court correctly exercised its discretionary power to assess the gravity of the conduct based on established facts without needing to list every evaluative element.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The appeal must precisely state legal and factual grounds; the appellate court's assessment of drug destination and sentencing leniency is discretionary and only reviewable for manifest illogicality.

Parole chiave

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drug possession conviction appeal inadmissibility sentencing discretion manifest illogicality Article 131 bis appellate review limits drug quantity assessment reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Vizio di motivazione in ordine all'art. 192 cod.
Art. 131 bis c.p.
Vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod.
Art. 133 c.p.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La i7/ --t o-t V 17í.: (i 4 possibilità di chiedere l'applicazione della pATrtlinarrteitfi particolare tenuità era deri- vata esclusivamente all'esito della riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dal Tribunale.
art. 131 bis cod. pen
Vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen..
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art.
art. 133 cod. pen
284096).Tutte le circostanze sopra illustrate appaiono indiscutibilmente significative e rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUZZO MAURO nato a MELFI il 05/09/1987 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; letta la richiesta del P.G. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza del 16 dicembre 2021, con cui Nuzzo Mauro era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione all'interno della camera da letto della propria abitazione e all'interno del sottotetto ubicato all'ultimo piano del medesimo edificio di quantitativi vari di mari- juana dai quali erano ricavabili complessivamente 188 dosi).

2. Il Nuzzo, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen,. Si deduce che la Corte di appello ha riportato frasi di stile, senza esaminare le argomentazioni puntualmente e specificamente espresse nell'atto di gravame e senza riuscire a fornire elementi dimostrativi della detenzione della droga per uso diverso da quello personale. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 131 bis cod. pen..

Si osserva che la Corte di appello ha illogicarnente escluso la possibilità di consi- derare tenue la condotta in ragione della "consistente quantità di marijuana" dete- nuta, nonostante il Tribunale avesse qualificato la condotta come di piccolo spaccio. Peraltro, a differenza di quanto prospettato nella sentenza impugnata, non sus- sisteva un onere dell'imputato di chiedere l'emissione di una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. nel corso del giudizio di primo grado. La i7/ --t o-t V 17í.: (i 4 possibilità di chiedere l'applicazione della pATrtlinarrteitfi particolare tenuità era deri- vata esclusivamente all'esito della riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dal Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis, D.L. 30 dicem- bre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis cit. dichiarata incostituzionale.

Successiva- mente, il legislatore ha inserito il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75 cit., in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurispru- denza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accerta- mento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefa- cente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclu- sivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lo TI°, complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza di primo grado, con motivazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefa- centi è stata desunta dai seguenti elementi:

a) il dato ponderale sensibilmente supe- riore all'uso personale, ritenuto indicativo della destinazione della droga ad uso com- merciale (quantitativi vari di marijuana dai quali erano ricavabili complessivamente 188 dosi);

b) possesso di più partite della sostanza ingiustificato in relazione alle precarie condizioni economiche del reo;

c) la suddivisione in dosi confezionate;

d) l'assenza di validi o inequivoci elementi idonei a dimostrare il pregresso stato dì tos- sicodipendenza. La Corte territoriale, in mancanza di rilievi specifici formulati dalla difesa nell'atto di appello, si è limitata a condividere le valutazioni del Tribunale. Tutti gli elementi sopra riportati, pertanto, sono stati ritenuti decisivi per esclu- dere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l'intenzionalità dell'attività di spaccio. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente tutti reiterativi di quelli formulati con l'atto di appello — benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazioneig si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito.Il ricorrente si limita a formulare censure attinenti alla carenza del percorso ar- gomentativo, senza articolarle in modo maggiormente dettagliato.

Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n, 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. :13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha richiamato i molteplici elementi riportati nella sentenza di primo grado (vedi il paragrafo precedente), ritenendoli - con motivazione lineare e coerente - sintomatici di un apprezzabile disvalore della vicenda criminosa (sull'ammissibilità della motivazione implicita in tema di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen., vedi Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096).Tutte le circostanze sopra illustrate appaiono indiscutibilmente significative e rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen..

Il ricorrente sottolinea la presunta incompletezza della valutazione dell'organo giudicante, senza però precisare perché il fatto dovrebbe essere ritenuto di speciale tenuità.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t