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Sentenza — n. 45304/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45304/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45304/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza, ex art. 469 cod. proc. pen., del 22 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salah Mhamdi in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma li n. 8 bis, cod. pen. commesso in Milano il 3 dicembre 2020, perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela e ha ordinato la confisca del denaro in sequestro. 1.1.A Mhamdi il Pubblico Ministero aveva contestato di essersi impossessato di uno zaino contenete denaro contante per la somma di euro 336.800,00, sottraendolo ad un soggetto rimasto ignoto a bordo di un treno. 1.2. Il Tribunale ha dato atto che il reato era stato posto in essere in danno di persona rimasta ignota e che, pertanto, in difetto di querela, doveva essere dichiarato improcedibile; ha, altresì, rilevato che la refurtiva, in assenza di soggetto legittimato a ottenerne la restituzione, doveva essere confiscata.

Regesto Legislator

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art. 469 cod. proc. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45304/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere accolto nel senso che si dirà.2.Ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. nel caso di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è pronunciata sentenza di condanna.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato pena di recesso appropriazione indebita di fondi confisca dei beni beni sequestrati averi non rivendicati

Disposizioni normative citate

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art. 469 cod. proc. pen
Con sentenza, ex art. 469 cod. proc. pen., del 22 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salah Mhamdi in ordine al reato di cui agli artt.
art. 626 cod. proc. pen
Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MHAMDI SALAH nato il 23/09/1983 avverso la sentenza del 22/02/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, ex art. 469 cod. proc. pen., del 22 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salah Mhamdi in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma li n. 8 bis, cod. pen. commesso in Milano il 3 dicembre 2020, perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di querela e ha ordinato la confisca del denaro in sequestro. 1.1.A Mhamdi il Pubblico Ministero aveva contestato di essersi impossessato di uno zaino contenete denaro contante per la somma di euro 336.800,00, sottraendolo ad un soggetto rimasto ignoto a bordo di un treno. 1.2. Il Tribunale ha dato atto che il reato era stato posto in essere in danno di persona rimasta ignota e che, pertanto, in difetto di querela, doveva essere dichiarato improcedibile; ha, altresì, rilevato che la refurtiva, in assenza di soggetto legittimato a ottenerne la restituzione, doveva essere confiscata.

2. Avverso la sentenza, l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca. Il difensore osserva che il Tribunale in maniera apodittica avrebbe affermato che il denaro in sequestro aveva le caratteristiche della "refurtiva", mentre, in assenza della celebrazione del processo, tale circostanza non poteva dirsi accertata. L'assunto per cui il denaro sequestrato fosse oggetto di reato poggiava solo sulle dichiarazioni rese dall'imputato in data 4 dicembre 2020 innanzi ai Poliziotti della Questura di Milano: tali dichiarazioni, tuttavia, nel caso si fosse celebrato il processo, non avrebbero potuto essere utilizzate, sicché non si sarebbe mai raggiunta la prova della origine furtiva della somma di denaro rinvenuta.

Il Tribunale, dunque, non potendo disporre la confisca del denaro per assenza di condanna e/o di qualsivoglia prova circa l'origine illecita dello stesso, avrebbe dovuto ordinarne la restituzione all'avente diritto, ovvero nel caso di specie all'imputato, stante il principio per cui possesso vale titolo. 3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto Alessandro Cimmino, ha presentato conclusioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere accolto nel senso che si dirà.2.Ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen. nel caso di condanna il giudice può disporre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen. è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato e delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è pronunciata sentenza di condanna.

Il principio generale, in tema di applicazione della misura di sicurezza della confisca facoltativa del profitto del reato, dunque, è nel senso che essa può conseguire solo ad una sentenza di condanna e nel senso che anche la confisca obbligatoria presuppone, comunque, l'accertamento del reato. Nel caso in esame la confisca del profitto del reato è stata disposta a seguito di pronuncia predibattimentale di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Come rilevato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale: non contiene un accertamento mediante prove d& fatto storico-reato, ma si limita a statuire su un aspetto proc:essuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non consente l'accertamento in fatto e non è idonea a fondare l'efficacia del giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt. 652-654 c.p.p., (Sez.

U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242 in motivazione). In ragione di tale peculiare natura, la qiurisprudenza di legittimità ha già chiarito che non è possibile applicare la misura di sicurezza della confisca prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2 cod, pen., che presuppone, l'accertamento di un fatto reato (cioè la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di determinate cose)(Sez. 3, n. 39891 del 16/05/2014, Ierussi, Rv. 261362). La stessa affermazione, a maggiore ragione, deve essere effettuata in relazione alla confisca facoltativa, che, come si è visto, ha quale indefettibile presupposto la pronuncia di una sentenza di condanna, in assenza della quale i beni in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto alla restituzione. 3.Si deve, piuttosto, richiamare la disciplina contenuta nel Testo unico delle spese di Giustizia (d.P.Rn.115/2002), a norma della quale, con riferimento specifico alle somme di denaro in sequestro (non assoggettabili a confisca), la restituzione è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato (art. 150, comma 1) e, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende (art. 150 comma 4).4. .La sentenza deve, dunque, essere annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro con conseguente eliminazione della relativa statuizione.

La somma di denaro deve essere restituita a colui che risulterà essere l'avente diritto, ovvero a colui che risulterà esserne il proprietario o titolare di un legittimo titolo di possesso. Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, statuizione che elimina, disponendo la restituzione della predetta somma a colui che risulterà essere l'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 cod. proc. pen. Deciso in Roma il 20 settembre 2023. Pres