Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 45301/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45301/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato Arnaldo Kolaj alla pena di mesi tre di arresto ed C 1.500,00 di ammenda - disponendone la sostituzione con 192 ore di lavoro di pubblica utilità - nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 45301/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 30 aprile 1992, n.285.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente contravvenzione per eccesso di velocità guida in stato di ebbrezza qualificata contravvenzione alla circolazione sospensione di pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 619 cod. proc. pen
Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è Frutto di mero errore, lo stesso può essere rimosso in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 cod.proc.pen., rettificando la misura della sanzione amministrativa in anni due.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: KOLAJ ARNALDO nato il 31/05/1991 avverso la sentenza del 01/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; letta la requisitoria scritta del P.GF., che ha concluso chiedendo di disporre la rettifica del dispositivo della sentenza impugnata; udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato Arnaldo Kolaj alla pena di mesi tre di arresto ed C 1.500,00 di ammenda - disponendone la sostituzione con 192 ore di lavoro di pubblica utilità - nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale - in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.186, comma 2, lette, d.lgs. n.285/1992; ha argomentato che, nell'ambito della motivazione, il Giudice aveva rilevato di dover commisurare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due statuendo invece, nel dispositivo, la sospensione per un solo anno; ha quindi dedotto che, in sede di dispositivo medesimo e per presumibile errore materiale, il Giudice avrebbe omesso di disporre il raddoppio della durata della sanzione amministrativa essendo l'infrazione stata commessa su mezzo appartenente a un terzo.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha richiesto di disporre la rettifica del dispositivo della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

5. Deve ritenersi che, in conformità con la prospettazione contenuta in ricorso, il Giudice procedente sia effettivamente incorso in errore materiale in ordine alla determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Sul punto, va premesso che la disposizione applicata nel c:aso dì specie, ovvero l'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992, prevede che «All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata».Il Giudice procedente, quindi, dopo avere nella motivazione quantificato la sanzione accessoria, previo raddoppio - essendo il reato stato commesso su mezzo appartenente a un terzo - e nella misura di due anni (quindi corrispondente al minimo previsto dalla suddetta disposizione), ha invece - in sede di dispositivo - indicata la durata della sanzione in anni uno.

6. Va quindi rilevato che, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della sanzione nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo , con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8916 del 08/02/2011, P., Rv. 249654; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331).

7. Nel caso in esame, la motivazione prevale sul dispositivo perché la stessa espone chiaramente e inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la sanzione accessoria, sicché non si giustifica la minore misura indicata in dispositivo. Pertanto, essendo evidente che la suddetta divergenza è Frutto di mero errore, lo stesso può essere rimosso in sede di legittimità con la procedura prevista dall'art. 619 cod.proc.pen., rettificando la misura della sanzione amministrativa in anni due.

P.Q.M.

Visto l'art.619, comma 2, cod.proc.pen. rettifica la misura della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in anni due. Così deciso il 26 ottobre 2023 I