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Sentenza — n. 45154/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45154/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 19 giugno 2023, su accordo delle parti, ha applicato ad Ostuni Massimiliano, ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per il reato 589-bis, ultimo comma cod. peli. Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso nel quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata dal giudice. Il Procuratore generale presso la Corte di(...;assazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con atto del 25/9/2023, l'imputato ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45154/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per il reato 589-bis, ultimo comma cod. peli. Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso nel quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata dal giudice. Il Procuratore generale presso la Corte di(...;assazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con atto del 25/9/2023, l'imputato ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale sospensione di pena revoca della licenza condurre remissione della pena riduzione della pena ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OSTUNI MASSIMILIANO (RINUNCIANTE) nato a BRINDISI il 28/05/1973 avverso la sentenza del 19/06/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette! te le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 19 giugno 2023, su accordo delle parti, ha applicato ad Ostuni Massimiliano, ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per il reato 589-bis, ultimo comma cod. peli. Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, disponeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni uno. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso nel quale lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in merito alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata dal giudice. Il Procuratore generale presso la Corte di(...;assazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con atto del 25/9/2023, l'imputato ha dichiarato personalmente di rinunciare al ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., per intervenuta valida rinuncia ai sensi dell'art. 589, comma 3, cod. proc. pen. La rinuncia al ricorso per cassazione ritualmente proposta, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina la estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266821). Alla pronuncia consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa congruo stabilire in euro mille in mancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023 DEPOStrpIN CANCELLEAtA Il Consig