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Sentenza — n. 44916/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44916/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44916/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Babino Antonio la pena di un anno di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. (capo A) e 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo B), commessi in Serre ed Eboli il 12 ottobre 2021.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 590 bis cod. pen, art. 589 bis cod. pen; Sentenza — n. 44916/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In caso di sentenza di applicazione della pena relativa al reato di cui all'art.589 bis cod. pen., dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, il giudice può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 589 bis cod. pen.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale valutazione dell'idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata revoca del brevetto revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 590 bis cod. pen
nei confronti di Babino Antonio la pena di un anno di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen.
art. 589 bis cod. pen
strada allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 589 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BABINO ANTONIO nato a EBOLI il 28/04/1977 avverso la sentenza del 18/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Babino Antonio la pena di un anno di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. (capo A) e 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo B), commessi in Serre ed Eboli il 12 ottobre 2021.

2. Antonio Babino propone ricorso per cassazione censurando la sentenza limitatamente alla statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, considerato che il giudice ha fatto apodittico riferimento al fatto che l'imputato si fosse sottratto agli accertamenti volti a verificare il suo eventuale stato di alterazione.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. In caso di sentenza di applicazione della pena relativa al reato di cui all'art.589 bis cod. pen., dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, il giudice può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell'art. 589 bis cod. pen.

6. Per quanto riguarda l'asserita carenza motivazionale, è necessario precisare che il venir meno dell'automatismo nell'applicazione della sanzione accessoria più grave non esclude la possibilità per il giudice di pervenire a un trattamento individualizzante sulla base di una motivazione sintetica, mediante l'indicazione anche di un solo parametro sul quale abbia fondato la scelta discrezionale tra la sospensione della patente e la più grave misura della revoca. 6.1. Va, tuttavia, fatta applicazione nel caso in esame del principio secondo il quale, in tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 - 01).

Tale puntuale motivazione e, nel caso concreto, assente. 6.2. Con riguardo all'asserita illogicità della motivazione, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393;

Sez. 4, n.55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01).

7. Tali considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Salerno altro magistrato. Così deciso il 12 ottobre 2023