Italian Court dismisses appeal for state legal aid as inadmissible due to vague arguments and non-compliant document submission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay legal fees and a fine. The applicant argued that the preliminary judge incorrectly rejected her request for state-funded legal aid due to imprecise wording and an unreadable ID copy, claiming constitutional violations. The Court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specific legal arguments and merely expressed general dissatisfaction with the decision without addressing the statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 1, della direttiva n. 2016/19; Artt. 74, 76, 79, 93, 96 e 97 della legge 217/1990: An appeal for state legal aid is inadmissible if it fails to provide specific, argumentative criticism of the decision and relies on general adversarial posturing rather than distinct legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORZIO MARIA ROSA nato a TORRE DEL GRECO il 25/05/1988 avverso l'ordinanza del 23/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.u.p. del Tribunale di Napoli il 23 maggio 2023 ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata nell'interesse di Maria Rosa Porzio.
2. La ragione della decisione del G.u.p. sta (pp. 1-2) in plurime ritenute imprecisioni e lacune nella formulazione dell'istanza rispetto ai requisiti prescritti dalla legge; si evidenzia anche la illeggibilità della copia di un valido documento di identità in allegato all'istanza.
3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza la signora Rosa Maria Porzio, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (artt. 4 e 24 Cost., art. 4, comma 1, della direttiva n. 2016.19 del Parlamento e del Consiglio di Europa, artt. 74, 76, 79, 93, 96 e 97 della legge 30 luglio 1990, n. 217) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica. Il provvedimento che si impugna sarebbe guidato da una visione "riduttiva" dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, istituto che invece ha - si sottolinea nel ricorso - implicazioni costituzionali evidentissime.
Le dichiarazioni concretamente rese dalla richiedente sia in ordine al reddito, proprio e dei familiari, sia in ordine alla consapevolezza soggettiva circa la pendenza di procedimenti penali sarebbero, a ben vedere, chiare, congrue e comprensibili, a differenza di quanto è stato - ma, si stima, erroneamente - valutato dal Decidente. Infine, il Giudice avrebbe individuato una causa di invalidità dell'istanza (la allegazione di una copia leggibile di un documento di identità) che non è prevista dalla legge. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il P.M. della S.C. il 21 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
2. L'impugnazione non solo è costruita parzialmente in fatto e, nella parte in diritto, richiama disposizioni della legge n. 217 del 1990, abrogata dall'art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ma si risolve in prospettazioni meramente avversative rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, con il quale non si confronta, risultando, in definitiva, i motivi di doglianza non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3. Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d