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Sentenza — n. 44913/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44913/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44913/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONZITTI FABIO nato a VASTO il 15/06/1987 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG 1.11 Presidente del Tribunale di Vasto il 26 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Ronzitti avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ; Sentenza — n. 44913/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Fabio Ronzitti, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ. e art. 4 della legge n. 260 del 25 marzo 1958, recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato") in ragione del mancato - doveroso - invito da parte del Giudice alla parte ricorrente a rinnovare la notifica all'autorità amministrativa legittimata passivamente, per l'ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero colpa del patrocinatore difetto di legittimazione del ministero pubblico rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Fabio Ronzitti, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONZITTI FABIO nato a VASTO il 15/06/1987 avverso l'ordinanza del 26/01/2023 del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Presidente del Tribunale di Vasto il 26 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Ronzitti avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. La ragione della decisione del Presidente del Tribunale (pp. 1-2 dell'ordinanza) sta nella rilevata erronea individuazione del soggetto legittimato passivo nel Ministero della Giustizia anziché in quello delle Finanze.

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Fabio Ronzitti, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ. e art. 4 della legge n. 260 del 25 marzo 1958, recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato") in ragione del mancato - doveroso - invito da parte del Giudice alla parte ricorrente a rinnovare la notifica all'autorità amministrativa legittimata passivamente, per l'ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.M. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 luglio 2023 ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi condividere l'opinione del Procuratore Generale, che ha richiamato il principio di diritto, al quale occorre dare continuità, già fissato da Sez. 2 cív., n. 12322 del 09/05/2019, M vs F, Rv. 653811, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della I. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione».2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, da disporsi senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.