Sentenza — n. 44646/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSA FABIO nato a LAURIA il 03/06/1968 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG 1.La Corte di appello di Potenza con ordinanza del 24 maggio 2023 ha rigettato l'istanza, depositata il 24 marzo 2023 nell'interesse di Fabio Losa, già imputato del reato di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica e nei cui confronti la Corte territoriale aveva il 7 giugno 2019, in riforma della sentenza n. 493 del 7 aprile 2016 del Tribunale di Lagonegro, dichiarato, con sentenza n. 442/2019 emessa in camera di consiglio, non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Oggetto della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. era la rettifica della data di intervenuta irrevocabilità, indicata - ma si stima erroneamente - in sentenza come verificata il 1° ottobre 2019, mentre, ad avviso della Parte privata, l'irrevocabilità sarebbe intervenuta prima e cioè in data 16 settembre 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44646/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Fabio Losa, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 130 e 585 cod. proc. pen.). Lamenta il ricorrente avere la Corte territoriale illegittimamente inteso il portato dell'art. 585, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSA FABIO nato a LAURIA il 03/06/1968 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Potenza con ordinanza del 24 maggio 2023 ha rigettato l'istanza, depositata il 24 marzo 2023 nell'interesse di Fabio Losa, già imputato del reato di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica e nei cui confronti la Corte territoriale aveva il 7 giugno 2019, in riforma della sentenza n. 493 del 7 aprile 2016 del Tribunale di Lagonegro, dichiarato, con sentenza n. 442/2019 emessa in camera di consiglio, non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Oggetto della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. era la rettifica della data di intervenuta irrevocabilità, indicata - ma si stima erroneamente - in sentenza come verificata il 1° ottobre 2019, mentre, ad avviso della Parte privata, l'irrevocabilità sarebbe intervenuta prima e cioè in data 16 settembre 2019.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Fabio Losa, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 130 e 585 cod. proc. pen.). Lamenta il ricorrente avere la Corte territoriale illegittimamente inteso il portato dell'art. 585, comma 1, lett.
a) e lett. b), cod. proc. pen. in tema di termini per impugnare le decisioni. Ad avviso dei decidenti, infatti, ma con affermazione radicalmente contestata dalla Difesa, essendosi in presenza di sentenza emessa all'esito di procedimento svoltosi in camera di consiglio con dispositivo adottato il 7 giugno 2019 e con motivazione depositata il 10 giugno 2019, dovrebbe applicarsi l'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alle sentenze la cui motivazione non è contestuale ma riservata entro i quindici giorni, termine che è stato rispettato nel caso di specie e con comunicazione alle parti (non presenti) avvenuta il 13 agosto 2019, in pieno periodo di sospensione feriale, sicchè la irrevocabilità è maturata il 30° giorno a decorrere dal 1° settembre 2019, cioè il 1° ottobre 2019.
Secondo il ricorrente, invece, varie sentenze di legittimità - ed anche delle Sezioni Unite - che si citano affermano il principio che tutti i provvedimenti pronunciati in camera di consiglio, siano essi indifferentemente ordinanza o sentenze, devono essere impugnati entro il quindicesimo giorno: nel caso di specie, dunque, la decisione sarebbe divenuta esecutiva non già il 1° ottobre ma prima, il 16 settembre 2019. Si chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.3.11 P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 9 settembre 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che l'ordinanza che provvede ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione (cfr. Sez. 1, n. 11238 del 2:l/02/2020, Marchì, Rv. 278852), l'impugnazione in esame risulta manifestamente infondato. Tutta la giurisprudenza che si richiama nel ricorso, infatti, è relativa alla - differente e non assimilabile - ipotesi della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere adottata dal G.u.p. all'esito dell'udienza preliminare in applicazione dell'art. 424, comma 1, cod. proc. pen, e che, c:onne noto, ha due soli termini: o motivazione immediata ovvero motivazione riservata entro trenta giorni (art. 424, comma 4, cod. proc. pen.). Qui, invece, si è in presenza della diversa situazione di una, per così dire, "ordinaria" sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione emessa, sia pure all'esito del rito c.d. cartolare, dalla Corte di appello, essendo stata impugnata una decisione di condanna di primo grado.
3. Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della