Sentenza — n. 44633/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NANIA PIERO nato a PALERMO il 18/07/1975 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG 1.La Corte di appello di Palermo il 12-25 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Piero Nania, che ha trascorso ventiquattro giorni in regime di affidamento in prova ai servizi sociali (prima di essere destinatario di provvedimento di liberazione anticipata) quale regime alternativo alla detenzione in carcere, a seguito di provvedimento di cumulo del P.M. in relazione a più condanne in giudicato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 7 settembre 2023 ha a sua volta concluso nel senso della inammissibilità dell'impugnazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NANIA PIERO nato a PALERMO il 18/07/1975 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo il 12-25 maggio 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Piero Nania, che ha trascorso ventiquattro giorni in regime di affidamento in prova ai servizi sociali (prima di essere destinatario di provvedimento di liberazione anticipata) quale regime alternativo alla detenzione in carcere, a seguito di provvedimento di cumulo del P.M. in relazione a più condanne in giudicato.
2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza Piero Nania, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge. Richiamato il precedente di legittimità di Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928, assume avere diritto alla equa riparazione, essendo l'affidamento in prova ai servizi sociali, siccome misura alternativa alla detenzione, una modalità alternativa di espiazione della pena. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. L'Avvocatura erariale nella memoria del 3 agosto 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese.
4. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 7 settembre 2023 ha a sua volta concluso nel senso della inammissibilità dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per la seguente ragione. Il precedente di legittimità richiamato dal ricorrente (cioè Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, è indennizzabile anche il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva») è stato superato da plurime successive pronunzie, rimanendo isolato.
E' stato, infatti, ri-affermato - assai condivisibilmente, poiché in linea con la ratio dell'istituito della equa riparazione - il tradizionale principio secondo il quale «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale» (Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv. 273425, in termini, più recentemente, Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019, Cappadona, Rv. 277559). Ineccepibile appare, dunque, il provvedimento impugnato.
2. Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Vanno inoltre rifuse le spese sostenute dal Ministero resistente, del pari liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi