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Sentenza — n. 44628/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44628/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44628/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze - in riforma della sentenza emessa il 9/10/2018 del Tribunale di Grosseto - ha dichiarato Roberta Cascarino responsabile del reato previsto dall'art.590-bis cod.pen. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di mesi due di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni spiegate dal Tribunale e poste alla base dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen., rilevando come non potessero ravvisarsi i presupposti della esiguità del danno patito dalla persona offesa e della levità del grado della colpa; rilevando, al contrario, come la persona offesa - in conseguenza dell'investimento - avesse riportato lesioni importanti e tali da escludere la specifica tenuità del pregiudizio; ritenendo quindi, sulla base della ricostruzione del fatto, come sussistente la responsabilità penale dell'imputata.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Sentenza — n. 44628/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Roberta Cascarino, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione dell'art.131-bis, comma 1, cod.pen., in relazione all'art. 133 cod.pen. e all'art.131-bis, comma 2, cod.pen.; ha dedotto che, sulla base di una valutazione complessiva delle predette disposizioni, occorreva tenere complessivamente conto delle modalità della condotta e dell'entità del danno causato, a propria volta non perfezionante nel caso di specie il presupposto ostativo delle lesioni gravissime.

Parole chiave

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azione civile risarcimento dei danni da incidente stradale grave intralcio alla circolazione abbandono per lesioni personali materia di assicurazione contro gli infortuni lesione al piede

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
- l'erronea applicazione dell'art.131-bis, comma 1, cod.pen., in relazione all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASCARINO ROBERTA nato a CASALE MONFERRATO il 07/11/1979 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; letta la requisitoria scritta depositata dal Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze - in riforma della sentenza emessa il 9/10/2018 del Tribunale di Grosseto - ha dichiarato Roberta Cascarino responsabile del reato previsto dall'art.590-bis cod.pen. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di mesi due di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni spiegate dal Tribunale e poste alla base dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen., rilevando come non potessero ravvisarsi i presupposti della esiguità del danno patito dalla persona offesa e della levità del grado della colpa; rilevando, al contrario, come la persona offesa - in conseguenza dell'investimento - avesse riportato lesioni importanti e tali da escludere la specifica tenuità del pregiudizio; ritenendo quindi, sulla base della ricostruzione del fatto, come sussistente la responsabilità penale dell'imputata.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione Roberta Cascarino, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo, ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'erronea applicazione dell'art.131-bis, comma 1, cod.pen., in relazione all'art. 133 cod.pen. e all'art.131-bis, comma 2, cod.pen.; ha dedotto che, sulla base di una valutazione complessiva delle predette disposizioni, occorreva tenere complessivamente conto delle modalità della condotta e dell'entità del danno causato, a propria volta non perfezionante nel caso di specie il presupposto ostativo delle lesioni gravissime.

Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), d) ed e), cod.proc.pen. - il vizio di violazione di legge e di illogicil:à della motivazione in riferimento all'art.603, comma 3-bis e alll'art.530, comma 2, cod.proc.pen., in ordine alle modalità di accertamento della responsabilità dell'imputata; ha dedotto che la Corte, una volta raggiunto il convincimento sulla non applicabilità dell'art.131-bis cod.pen., non aveva preso adeguatamente atto dell'inadeguatezza del dato probatorio e avrebbe quindi dovuto procedere all'apertura dell'istruzione; deducendo comunque come la Corte territoriale non avesse tenuto adeguato conto delle risultanze della documentazione agli atti.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.4. Va quindi rilevato che, per effetto dell'art.2, comma 1, lett.b), dl d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, quando - come nel caso di specie - non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis commi 2 e ss., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è divenuto procedibile a querela della persona offesa, di cui deve considerarsi di efficacia processuale equivalente la costituzione di parte civile (la quale, se coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità»;

Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432; in termini, in relazione alla disciplina transitoria dettata dall'art.85 del d.lgs. n.150/2022, Sez.4, 9/02/2023, Marchionni, n.m.). In relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica legislativa, l'art.85 dello stesso decreto ha altresì stabilito che: «Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

5. Ne consegue che, nel caso di specie, non essendo stata presentata l'istanza di punizione entro il termine previsto dalla suddetta disposizione e non essendo intervenuta costituzione di parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l'azione penale non può essere proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 17 ottobre 2023