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Sentenza — n. 44611/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility as civil claims cannot be raised against acquittal appeals under Italian procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 44611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the appellant attempted to raise civil claims against an appellate judgment confirming an acquittal. The appellant argued that the lower courts failed to properly evaluate conflicting witness testimonies regarding the incident at a concert. The court rejected this, citing a specific procedural rule that bars civil complaints in appeals against acquittals from peace court judges.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Civil claims cannot be raised in appeals against acquittal judgments from peace courts.

Parole chiave

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civil appeal inadmissibility acquittal appeal procedure peace court jurisdiction witness testimony evaluation procedural bar civil claims frattura malleolare lesione alla spalla lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.), occorre tenere conto che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 507 cod. proc. pen.
pen., per avere il Giudice ammesso il teste Ferarra ai sensi dell'art. 507 cod.
Art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Con il primo motivo, ripercorsi gli antefatti processuali, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
art. 507 cod. proc. pen
pen., per avere il Giudice ammesso il teste Ferarra ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen senza fornire alcuna motivazione circa l'assoluta necessità ai fini del decidere: donde la nullità dell'ordinanza ammissiva.
art. 192 cod. proc. pen
pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez.
art. 606 cod. proc. pen
Quanto al vizio di motivazione contestualmente denunziato, è appena il caso di rammentare che, ai sensi del chiaro tenore del comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 360 cod. proc. pen
ha ritenuto legittima l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale degli agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabffità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell'art. 360 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
pen.» (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, Carta e altro
Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013
Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Rv.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVEIRA NAKASATO ANDREIA avverso la sentenza del 17/03/2022 del TRIBUNALE di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, riportandosi alle conclusioni già depositata. udito il Difensore : è presente l'Avvocato Flavio MOCCIA del Foro di BOLZANO per delega orale dell'avvocato GIORDANO STEFANO nell'interesse della parte civile OLIVEIRA NAKASATO ANDREIA. Il Difensore deposita conclusioni e nota spese di cui chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Palermo il 17 marzo 2022 ha confermate la sentenza con la quale il Giudice di pace di Palermo il 14 luglio 2021 ha assolto Carmelo Caronna dal reato di lesioni colpose in danno di Oliveira Nakasato Andreia, fatto commesso il 2 giugno 2017. 2.Stando alla denunzia presentata dalla persona offesa, il cui contenuto è stato trasfuso dal P.M. nel capo di imputazione, la sera del 2 giugno 2017, in occasione di un concerto presso il "Castello a mare" di Palermo, vi sarebbe stata una lite tra un addetto alla sicurezza, tale Carmelo Caronna, ed un amico di Oliveira Nakasato Andreia, Giuseppe Alfano: in tale contesto Caronna avrebbe spintonato la persona offesa, appunto Oliveira Nakasato Andreia, che, essendo caduta a terra ma con il piede rimasto bloccato dalla transenna, ha riportato la frattura del malleolo.

Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto insufficiente la prova circa la responsabilità dell'imputato. 3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza, ai soli effetti civili, la parte civile, che si affida a due motivi con cui denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il primo motivo). 3.1. Con il primo motivo, ripercorsi gli antefatti processuali, lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.

Ricostruiti, in sintesi, gli antefatti processuali e le ragioni delle pronunzie assolutorie, censura avere i Giudici di merito fatto cattivo governo della disciplina sulla valutazione delle prove, in particolare avendo attribuito rilievo esclusivo ed assorbente alla deposizione del testimone Domenico Ferrara, collega dell'imputato, introdotto dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.: secondo la deposizione di Ferrara, non vi sarebbe stato nessun contatto tra l'addetto alla sicurezza e Oliveira Nakasato Andreia ed inoltre sul terreno vi sarebbero stati cavi della luce sparsi (p. 6 della sentenza di appello).

La decisione tuttavia - sottolinea il ricorrente - non spiega perché alle parole di Ferrara debba attribuirsi maggiore valore rispetto alla deposizione del teste Goncalves, il quale ha dichiarato con sicurezza avere visto l'addetto alla sicurezza spingere la persona offesa e farla cadere a terra, e di quella di Alfano, che ha escluso la presenza di cavi a terra nella zona in questione (p. 6 della sentenza impugnata).Violando quanto prescritto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza ha sposato - si ritiene, acriticamente - la versione dei fatti di Ferrara, senza effettuare la necessaria valutazione della credibilità del teste, sia soggettiva, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni personali, dal suo passato e dai rapporti con l'accusato, sia oggettiva, fondata sulla precisione e sulla coerenza della stessa nel complessivo quadro probatorio.

Il Tribunale avrebbe svolto una valutazione atomistica e parcellizzata, non collocando i contributi conoscitivi nel complessivo contesto emerso. Né ha spiegato perché le dichiarazioni di Goncalves ed Alfano dovessero ritenersi prive di credibilità, tanto da considerarsi tamquam non essent. Ulteriore, grave, errore logico consisterebbe nell'avere trascurato le parole della persona offesa, che ha detto di essere stata spinta dall'imputato, nonostante le stesse siano confermate dalla deposizione di Goncalves, essendosi privilegiata da parte dei Giudici di merito - si stima, erroneamente ed illegittimamente, e comunque in sostanza senza motivare - la versione di Ferrara. 3.2.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 507 e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Giudice ammesso il teste Ferarra ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen senza fornire alcuna motivazione circa l'assoluta necessità ai fini del decidere: donde la nullità dell'ordinanza ammissiva. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 17 aprile 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. La Difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria scritta in data 26 aprile 2023 con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.

6. Il processo, originariamente fissato per la trattazione all'udienza del 25 maggio 2023, è stato rinviato al 12 settembre 2023, in attesa della decisione delle Sezioni Unite che era programmata per lo stesso 25 maggio 2023.

7. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 20 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

8. E' stata tempestivamente chiesta da parte della difesa di Oliveira Nakasato Andreia la trattazione orale del ricorso.9. Nell'interesse di Carmelo Caronna è pervenuta memoria in data 21 settembre 2023 con cui si chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Si impongono due premesse. 1.1. La prima: la prescrizione nel caso di specie non rileva, essendosi in presenza del ricorso della parte civile ai soli fini civili. 1.2. La seconda: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza del 25 maggio 2023 hanno fissato il seguente principio di diritto: «L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del precetto d.

Igs. n. 150 del 2022». Donde la inapplicabilità al presente ricorso dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il Giudice dell'impugnazione, ove la stessa non sia inammissibile, rinvia per la prosecuzione al Giudice civile, che decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale («Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nei giudizio civile»).

2. Dunque, esclusa l'applicabilità nel caso di specie della novella, dovendo continuare ad applicarsi la tradizionale disciplina, entrambi i motivi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2.1. Quanto al primo (con cui, come si è visto, si censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen.), occorre tenere conto che «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, Rv. 274191-02) e che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione ,dell'art. 192, comma 3, cod. proc.(/\ pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196-02). Quanto al vizio di motivazione contestualmente denunziato, è appena il caso di rammentare che, ai sensi del chiaro tenore del comma 2-bis dell'art. 606 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5, comma 1, del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, «Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)», cod. proc. pen.

Infatti, è stato già opportunamente puntualizzato in giurisprudenza che «Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). 2.2.

In relazione al secondo motivo (con il quale si lamenta difetto di motivazione del provvedimento che ha ammesso di ufficio un testimone), in realtà ha già risposto il Tribunale (alla 4 della sentenza impugnata) con motivazione che risulta sufficiente e corretta, anche mediate espresso richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità (e cioè Sez. 3, n. n. 16673 del 30/10/2017, dep. 2018, Carta e altro, Rv. 272817, secondo cui «L'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art.507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità, in quanto l'ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto legittima l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale degli agenti della polizia giudiziaria, a seguito della declaratoria di inutilizzabffità degli atti di indagine da essi svolti per violazione dell'art. 360 cod. proc. pen., sorretta dalla formula " stante la necessità ai fini del decidere")»; in senso conforme, tra le altre, Sez.

Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Rv. 2544971: «L'esercizio positivo de/potere da parte del giudice di disporre l'assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen, senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l'ordinamento processuale specifiche sanzioni. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto l'effettuazione di una ricognizione di persona e l'acquisizione di una perizia già espletata)»).

3. Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r