Sentenza — n. 44357/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIavarone Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art.. 73, comma 1 d.P.R. 309/90. 2.Con unico motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla mancata partecipazione all'udienza del 12 ottobre 2022, in quanto egli, all'epoca detenuto, aveva richiesto di partecipare all'udienza in presenza o in video conferenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 44357/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va rilevato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020 , Rv. 280121 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005 Rv. 232508 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IAVARONE FABIO nato a SALERNO il 16/01/1979 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARELIA DI NARDO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Iavarone Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 12 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in relazione al reato di cui all'art.. 73, comma 1 d.P.R. 309/90. 2.Con unico motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla mancata partecipazione all'udienza del 12 ottobre 2022, in quanto egli, all'epoca detenuto, aveva richiesto di partecipare all'udienza in presenza o in video conferenza.
3. Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va rilevato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020 , Rv. 280121 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005 Rv. 232508 - 01).
3. Nel caso in esame, il ricorso si limita ad una generica indicazione dell'esistenza di una richiesta di partecipazione, senza la minima specificazione nemmeno riguardo alla data in cui detta richiesta sarebbe stata effettuata nonché depositata nel fascicolo processuale.
4. Posto che il rilievo che precede deve comunque considerarsi assorbente in ordine alla manifesta infondatezza del ricorso, deve in ogni caso rilevarsi che non consta in atti alcuna richiesta di partecipazione all'udienza in presenza da parte dell'imputato. Risulta invece che, all'udienza di discussione del 12 ottobre 2022, il difensore dello Iavarone aveva richiesto una sospensione dell'udienza al fine di depositare procura speciale per accedere alla richiesta di pena concordata. La procura, poi depositata, risulta allegata agli atti, mentre, si ripete, non si rinviene alcuna istanza di partecipazione all'udienza da parte dell'imputato.
5. Va conclusivamente dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. JPL PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres. nte oredana Nccichè Salvat4 Dovere — _ .DEPOSITATO IN C