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Sentenza — n. 43984/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against road traffic offense conviction, ruling timely service via registered mail valid despite Sunday deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing the appeal as untimely. The appellant argued that a registered letter sent on December 12, 2022, constituted a valid appeal within the statutory period. The court held that under Article 583 of the Code of Criminal Procedure, the appeal is deemed filed on the date of mailing, confirming the appellant's timely submission.

Regesto Legislator

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Art. 583, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal is deemed filed on the date of mailing the registered letter, rendering it timely even if sent on the last day of the appeal period.

Parole chiave

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appeal timeliness registered mail filing Sunday deadline extension Code of Criminal Procedure road traffic offense tempestività dell'invio postale eccezioni processuali tardive inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 583, comma 2, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione si considera proposto nella data di spedizione della raccomandata, che nel caso risulta spedita proprio il 12.12.2022, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VINCI GIUSEPPE nato a CASTELLANETA il 19/11/1998 avverso l'ordinanza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Giuseppe Vinci avverso la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186 cod. strada.

2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto la tardività dell'impugnazione, non avendo considerato che l'atto di appello era stato tempestivamente inviato a mezzo raccomandata in data 12.12.2022, ultimo giorno utile.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso è fondato. È pacifico in atti che la sentenza (di primo grado) appellata, emessa il 27.10.2022 (senza fissazione termine) e depositata il 2.11.2022, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di 30 giorni dall'11.11.2022, scadente in data 11.12.2022 (domenica), quindi prorogato al giorno successivo (12.12.2022). A norma dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione si considera proposto nella data di spedizione della raccomandata, che nel caso risulta spedita proprio il 12.12.2022, come si evince dalla documentazione allegata dal ricorrente. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, l'atto di appello era (è) stato tempestivamente proposto.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento oggetto di ricorso e la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello al fine di procedere con il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto, per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 settembre 2023 Il Consi e estensore Il