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Sentenza — n. 43964/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding evidence re-evaluation in negligence case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43964/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the request to re-evaluate evidence on negligence grounds. The appellant argued that the lower court's decision lacked logical motivation regarding the missing bolts on a railing, while the prosecution contended the photos clearly showed the defect. The court ruled that appeals against peace court judgments for negligence can only challenge excess of power or substantive/procedural law violations, not the factual assessment of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments for negligence are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or challenge the sufficiency of the investigative file without raising specific legal violations.

Parole chiave

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negligence liability peace court jurisdiction evidence re-evaluation appeal admissibility substantive law violation lesione al piede causalità della lesione alla spalla mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 590 cod. pen
Con sentenza in data 17.12.2021 il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Palmi aveva ritenuto Scarfone Davide colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 611 cod. proc. pen
Il Procuratore Generale della Suprema Corte nelle proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARFONE DAVIDE nato a PALMI il 17/11/1986 avverso la sentenza del 17/12/2021 del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17.12.2021 il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Palmi aveva ritenuto Scarfone Davide colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena della multa di euro 700,00 oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile.

2. Dalle sentenze di merito emerge che, in data 14.8.20147 lana Pasquale e Violi Maria Grazia. dopo aver effettuato alcuni scatti fotografici lungo i parapetti in legno della struttura balneare "Cocorito Beach" di cui era titolare l'odierno imputato, si accostavano di spalle a detto parapetto che improvvisamente L cedeva facendo precipitare; allindiettò da un altezza di circa 2,50/3 metriw. 4portai t lo lana un politrauma con fratture costali multiple a sinistra, escoriazioni multiple giudicate guaribili in giorni 30 e la Violi un trauma cranio- colonna cervico-dorsale con rima toracico addominale chiuso, frattura clavicola dx, spalla dx scapola sx, ala sacrale sinistra sul versante anteriore ed escoriazioni multiple giudicate guaribili in giorni trenta. L'addebito colposo mosso all'imputato era quello di aver omesso di controllare la stabilità della struttura, in particolare di non aver verificato il corretto ancoraggio del parapetto,, atteso che dalla foto n. 4 allegata alla querela riscontrava che due delle viti erano mancanti e la terza svitata.

3. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e) ovvero la motivazione mancante, illogica e contraddittoria in relazione all'affermata responsabilità per il delitto di cui all'art. 590 cod.pen. Assume che l'affermazione di responsabilità é basata unicamente su quanto risulta dalle foto,avendo il giudice di primo grado dichiarato la decadenza delle parti dalla prova. Aggiunge che proprio in relazione al cattivo stato di conservazione dei parapetti erano in corso piccoli lavori di manutenzione e che proprio tale situazione avrebbe dovuto sconsigliare alla coppia Violi/lana di andare ad accostarsi a quell'area..Inoltre la sentenza impugnata non pone in evidenza alcun elemento dimostrativo di una condotta omissiva dell'odierno imputato e non dà conto del motivo che avrebbe impedito di ritenere applicabili tutte le attenuanti previste ex lege.

4. Il Procuratore Generale della Suprema Corte nelle proprie conclusioni scritte ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso é inammissibile, per manifesta infondatezza in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, in termini non consentiti in sede di legittimità, a maggior motivo con riguardo all'impugnazione delle sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, in relazione alle quali il ricorso può essere proposto soltanto per eccesso di potere o per violazione di legge sostanziale o processuale (artt. 606, comma 2-bis cod.proc.pen.). In particolare le censure attingono la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla ritenuta responsabilità dell'odierno imputato / contestando la sufficienza del compendio istruttorio acquisito nonché introducendo temi di prova che non hanno costituito oggetto dei giudizi di merito, ovvero che l'area del parapetto fosse interessata da lavori di piccola manutenzione. Quanto alla dedotta violazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen., la censura è generica/ non evidenziando alcun profilo specifico che esuli da un sindacato sul merito della decisione. Per converso una volta perimetrato l'addebito colposo mosso all'odierno imputato nell'aver omesso di controllare la stabilità della balaustra in legno che circondava la veranda annessa al locale, la sentenza impugnata/ con motivazione logica e diffusa/ ha fondato il giudizio di responsabilità dell'odierno imputato, nella qualità di gestore del lido "Cocorito Beach", non solo sulla deposizione delle parti offese Violi e lana e dell'agente di RG. ma soprattutto sulle fotografie della balconata che ha ceduto/ che evidenziano in modo inequivoco che delle tre viti di fissaggio (che avrebbero dovuto ancorare il parapetto alle assi verticali della veranda) due risultavano mancanti ed una terza svitata.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa