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Sentenza — n. 43709/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43709/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea Nicoloso e S.p.a. Fili Midolini, per il reato e l'illecito rispettivamente ascritti (art. 590 cod. pen. e art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 22 d.lgs. n. 231/2001, artt. 593-bis cod. proc. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 43709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Fili Midolini, per il reato e l'illecito rispettivamente ascritti (art. 590 cod. pen. e art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

Parole chiave

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ritardo del ministero pubblico impugnazione di decisioni amministrative procedimento amministrativo termine di sospensione errore amministrativo inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
Fili Midolini, per il reato e l'illecito rispettivamente ascritti (art. 590 cod. pen.
art. 22 d.lgs. n. 231/2001
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, lamentando, con unico motivo, l'erronea dichiarazione di prescrizione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, trovando nella specie applicazione la normativa speciale di cui all'art. 22 d.lgs.
artt. 593-bis cod. proc. pen
art. 157 cod. pen
Il Tribunale di Gorizia ha erroneamente individuato nell'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: MIDOLINI F.LLI SPA IN PESONA DEL LEGALE RAPP avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato come da memoria. Nessuno è comparso per la difesa.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Gorizia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea Nicoloso e S.p.a. Fili Midolini, per il reato e l'illecito rispettivamente ascritti (art. 590 cod. pen. e art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, lamentando, con unico motivo, l'erronea dichiarazione di prescrizione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, trovando nella specie applicazione la normativa speciale di cui all'art. 22 d.lgs. n. 231/2001 che prevede un termine di prescrizione di cinque anni, nella specie interrotto con la emissione del decreto di citazione a giudizio in data 30.1.2019 (fatto del 19.11.2014).

3. Il ricorso è fondato.

4. Va premesso che si può ritenere sussistente la legittimazione del Procuratore generale territoriale a proporre il presente ricorso immediato, sulla scorta del principio per cui è lo stesso "fatto processuale" della presentazione del ricorso che fa ritenere avverata l'acquiescenza risultante dall'intesa raggiunta con il Procuratore della Repubblica, a mente del combinato disposto degli artt. 593-bis cod. proc. pen. e 166-bis disp. att. cod. proc. pen.; intesa la cui natura "interna" esclude la necessità di certificazioni o attestazioni di sorta da parte del soggetto impugnante (principio di recente affermato da Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490 - 01).

5. Quanto al contenuto del ricorso, si osserva che lo stesso coglie nel segno, là dove ha evidenziato l'errore in diritto del Tribunale, il quale ha confuso la prescrizione del reato nei confronti dell'imputato con la prescrizione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, i cui termini sono diversi e non sovrapponibili. Il Tribunale di Gorizia ha erroneamente individuato nell'art. 157 cod. pen. la disciplina della prescrizione dell'illecito dell'ente derivante da reato, mentre la stessa è dettata dall'art. 22 d.lgs n. 231/2001, in base al quale, essendo in corso il processo a carico dell'ente, il decorso del termine quinquennale di prescrizione deve intendersi sospeso, fino alla definizione del processo.

6. Consegue l'annullamento parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'ente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, secondo quanto previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti della Midolini F.11i Spa con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso il 19 settembre 2023 Il Consi ere