Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42849/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42849/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUOLO LUIGI nato a MONOPOLI il 05/11/1985 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; E CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 7.05.2019, escludeva la recidiva e rideterminava la pena nei confronti di Muoio Luigi in anni due di reclusione ed euro 10.000,00; confermava nel resto la sentenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 624 cod.proc.pen; Sentenza — n. 42849/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è fondato in quanto in materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) hanno natura facoltativa e non obbligatoria; pertanto la irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale, come nel caso di specie, la sentenza impugnata va annullata in parte Sez. 3 n. 10081 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278537 - 03.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato grave di stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti sanzioni penali infrazione qualificata LStup abuso di sostanze remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 624 cod.proc.pen
visto l'art. 624 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUOLO LUIGI nato a MONOPOLI il 05/11/1985 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 7.05.2019, escludeva la recidiva e rideterminava la pena nei confronti di Muoio Luigi in anni due di reclusione ed euro 10.000,00; confermava nel resto la sentenza.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 2.1. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze generiche; 2.2.carenza di motivazione con riferimento alla revoca del divieto di espatrio e del ritiro della patente.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico a fronte della puntuale argomentazione della Corte territoriale che ha considerato la gravità dei fatti, i consistenti quantitativi di sostanza stupefacente, i precedenti specifici a carico, indicativi di una speciale inclinazione a delinquere. Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020) Rv. 279549 - 02. 4.1.

Il secondo motivo è fondato in quanto in materia di stupefacenti, le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio (articolo 85, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) hanno natura facoltativa e non obbligatoria; pertanto la irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice, mancando la quale, come nel caso di specie, la sentenza impugnata va annullata in parte Sez. 3 n. 10081 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 278537 - 03.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida, con rinvio alla Corte di appello di Bari altra Sezione per nuovo giudizio al riguardo. L'annullamento deve essere pronunciato con rinvio in considerazione del fatto che la concreta applicazione della misura dell'espulsione è subordinata all'accertamento della concreta pericolosità sociale dell'imputato accertamento riservato al giudice di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti il divieto di espatrio e la revoca della patente di guida, rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari altra sezione. visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imput