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Sentenza — n. 42841/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42841/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42841/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Marco Lucantoni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Avezzano il 24 luglio 2020 in ordine al reato di furto di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. (fatto del 22 febbraio 2017).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 42841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tuttavia, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto in atti alcun atto di querela. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto in presenza di determinate circostanze aggravanti, nella specie non ricorrenti. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.

Parole chiave

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sottrazione di energia danneggiamento d'impianti elettrici abbandono del procedimento per truffa allegazioni insufficientemente motivate approvvigionamento energetico esenzione dalle imposte sull'energia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCANTONI MARCO nato a TAGLIACOZZO il 15/07/1975 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marco Lucantoni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Avezzano il 24 luglio 2020 in ordine al reato di furto di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. (fatto del 22 febbraio 2017).

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto i seguenti profili: non è stato considerato che l'imputato risiedeva in altra abitazione e che si trovava in quella oggetto di accertamento solo perché ivi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; carenza istruttoria circa la prova del fine di profitto in capo al prevenuto; la parte motiva della sentenza contrasta con la realtà dei fatti, fondandosi su mere congetture.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

5. Il ricorso non può essere considerato inammissibile, con specifico riferimento al primo motivo, con cui si deduce fondatamente la carenza motivazionale del provvedimento impugnato in merito alla mancata valutazione della circostanza che il prevenuto si trovava nella casa interessata dal furto di energia elettrica per motivi contingenti, ivi trovandosi a seguito di arresti domiciliari, mentre la sua residenza effettiva era situata presso altra abitazione.

6. Tuttavia, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando proposto in atti alcun atto di querela. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto in presenza di determinate circostanze aggravanti, nella specie non ricorrenti. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per assenza della prescritta condizione di procedibilità. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigl e estensor