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Sentenza — n. 42840/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42840/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42840/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23.9.2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Angelo Di Santo per il reato di cui all'art. 189 cod. strada meglio descritto in rubrica (fatto del 27.5.2015). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42840/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 189 cod. strada meglio descritto in rubrica (fatto del 27.5.2015). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale diritto della circolazione stradale infrazione al codice della strada incidente motociclistico assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso pacificamente maturate.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SANTO ANGELO nato a NAPOLI il 16/01/1972 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 23.9.2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Angelo Di Santo per il reato di cui all'art. 189 cod. strada meglio descritto in rubrica (fatto del 27.5.2015).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:

i) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza in grado di appello al codifensore dell'imputato avv. Del Prete; li) violazione di legge per insussistenza del dolo eventuale; iii) erroneo diniego di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

4. Sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 189 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione - pari ad anni sette e mesi sei - in data 27.11.2022. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Risulta, anzi, fondato il primo motivo, essendo stato riscontrato in atti l'omesso avviso di fissazione dell'udienza di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato; situazione che integra una nullità a regime intermedio che, nella specie, risulta tempestivamente eccepita dall'avv.

Del Prete nelle conclusioni scritte presentate in quella sede. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nel caso pacificamente maturate. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. P. Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così