Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and implicit reasoning on drug quantity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was generic and lacked specific factual or legal reasoning. The defense argued for non-punishability due to the minor nature of the offense, but the lower court implicitly rejected this by highlighting the large quantity of hashish found, which logically indicated intent to traffic rather than personal use. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the factual or legal reasons for the lower court's decision, as the reasoning is implicitly evident from the judgment's findings on the quantity of drugs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSTI GIORGIO nato a VIESTE il 17/02/1974 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 11.1.2023, la Corte di appello di Bari ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la condanna di Giorgio Esposti per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 726,2 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in n. 13 pani (fatto accertato in data 8.2.2020).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per mancata motivazione in ordine alla doglianza concernente l'invocato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'unico motivo dedotto si limita a lamentare la mancata risposta della Corte territoriale in ordine al motivo di gravame con cui era stata richiesta l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza specificare le ragioni in fatto e in diritto che avrebbero dovuto condurre all'invocato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, con ciò rivelando la sua evidente genericità estrinseca. Peraltro, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince una implicita ma chiara risposta al motivo di gravame in questione, laddove i giudici baresi evidenziano "il possesso da parte dell'imputato di un non trascurabile quantitativo di sostanza drogante, pari a gr. 726, 19, dal quale sono ricavabili ben n. 119 dosi singole giornaliere di sostanza stupefacente del tipo hashish", come tali logicamente ritenute destinate allo spaccio; circostanze fattuali che implicano l'insussistenza di quella situazione di esigua offensività che caratterizza l'applicazione dell'istituto invocato dalla difesa.
5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 settembre 2023 Il Consigliere esten