Sentenza — n. 42207/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOPJANA BESMIR(CUI 05VUXFS) nato il 27/08/1998 avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; lette le conclusioni del PG Avverso la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Alessandria in data 7 marzo 2023 nei confronti di Topjana Besniir per vari reati di furto ex art. 624-bis cod. pen., ritenuti in continuazione, ricorre l'imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata motivazione circa il punto della decisione che esclude la pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge per avere la sentenza disposta l'espulsione dell'imputato quale misura di sicurezza in un caso non previsto dalla legge e la relativa illogicità della motivazione laddove ravvisa tale pericolosità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 235 cod.pen, art. 168 cod.pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 42207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: • 1. Il primo motivo è inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di prosciosglinnento ex ar. 129 cod. proc. pen. è limitato alle sole ipotesi ivi previste (Sez. 6, sentenza n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOPJANA BESMIR(CUI 05VUXFS) nato il 27/08/1998 avverso la sentenza del 07/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Alessandria in data 7 marzo 2023 nei confronti di Topjana Besniir per vari reati di furto ex art. 624-bis cod. pen., ritenuti in continuazione, ricorre l'imputato lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata motivazione circa il punto della decisione che esclude la pronuncia della sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge per avere la sentenza disposta l'espulsione dell'imputato quale misura di sicurezza in un caso non previsto dalla legge e la relativa illogicità della motivazione laddove ravvisa tale pericolosità.
Con il quarto motivo (erroneamente enumerato come secondo) l'imputato ricorre per violazione di legge in particolare dell'art. 168 cod. peri, per esser stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con la sentenza del Tribunale di Te-amo del 5 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 10 novembre 2020. Sostiene il ricorrente al riguardo che la sentenza di patteggiamento non può costituire causa di revoca del beneficio sospensivo della pena precedentemente concesso anche in relazione al riconosciuto vincolo della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento e quelli precedentemente giudicati con la sentenza di condanna a pena sospesa.
• Il P.G. ha presentato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
• 1. Il primo motivo è inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di prosciosglinnento ex ar. 129 cod. proc. pen. è limitato alle sole ipotesi ivi previste (Sez. 6, sentenza n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
2. Nella fattispecie, peraltro, a fronte della totalmente carente argomentazione difensiva il Collegio osserva che il Tribunale a pag 6 della motivazione ha compiutamente elencato i numerosi atti di indagine che, sia per la loro molteplicità sia per la univoca, indicazione portano indubbiamente c1 escludere l'assoluzione del ricorrente (unitamente agli imputati la cui posizione appare stralciata). Infatti il GUP evidenzia i numerosi dati desumibili dalla C.N.R. del 10.11.2021 e dagli atti allegati alla stessa, dall'annotazione di P.G. del 14.11.2021 , dall'annotazione di P.G. del 15.11.2021 e atti allegati, dall'annotazione di P.G. del 16.11.2021, dall'annotazione di P.G. del 18.11.2021 e del 19.11.2021 e atti allegati nonché dalla C.N.R. del 17.11.2021 , dall'annotazione di P.G. del 21.11.2021 e atti allegati nonché degli altri atti puntualmente richiamati in motivazione e rispetto ai quali il ricorrente nulla osserva.
• 3. Circa il secondo motivo di ricorso il collegio osserva che il ricorrente ha riportato l'applicazione di una pena superiore ad anni due di reclusione (art. 445, comma 1, cod.proc.pen.); ne consegue che all'imputato deve essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (art. 235 cod.pen.) anche tenuto conto della concreta prova di pericolosità sociale. Al riguardo il ricorrente trascura la serialità dei reati della medesima specie: dopo avere riportato una condanna per furti in abitazione l'imputato ha nuovamente commesso reati dello stesso tipo da cui la ragionevole, lineare e coerente deduzione, esposta al penultimo alinea della motivazione (pag. 7), che, in assenza di una lecita e stabile fonte di reddito nel nostro Paese, spiega esaurientemente la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione del reato.
4. La logica coerenza della motivazione agevolmente e direttamente porta a dichiarare infondato anche il terzo motivo di ricorso. Al riguardo si evidenzia ancora che il tribunale ha motivato in termini lineari, coerenti, deduttivi che le emergenze probatorie in atti inducono verso l'applicazione della misura di sicurezza ex art. 235 cod.pen. evidenziando gli indici indiscutibili di una pervicace serialità dei delitti contro il patrimonio cui il ricorrente appare dedito frequentemente da anni.
5. In relazione alla dedotta violazione dell'art. 168 cod.pen. il Collegio osserva che il tribunale ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con la sentenza in precedenza menzionata, per avere il ricorrente commesso nel quinquennio successivo alla stessa, i delitti per i quali nella presente regiudicanda ha chiesto l'applicazione della pena. Su badi innanzi tutto che il ricorrente trascura il passaggio fondamentale della motivazione laddove il tribunale spiega di procedere all'applicazione di cui all'art 168 comma 1, n. 1 cod.pen., non confrontandosi con la giurisprudenza che al riguardo ritiene che la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, Bada, Rv. 238667).
Trattandosi di una revoca di diritto, come espressamente previsto dall'art. 168, comma 1, cod. pen., a nulla rileva che tale revoca non sia stata oggetto dell'accordo delle parti in sede di richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Pertanto, si rigetta il ricorso e segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese