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Sentenza — n. 42179/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific consent for the reduced sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court violated law by reducing his sentence without obtaining his specific consent, as required by statute. The court rejected this claim because the defense lawyer held a general power of attorney without specifying the new penalty, and the oral defense raised new procedural issues not present in the written petition.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 306 lett. b) c.p.p.: A cassation appeal based on the lack of specific consent for a reduced sentence is inadmissible if the power of attorney was general and the new penalty was not explicitly authorized.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specific consent for sentence power of attorney validity procedural defect oral defense appellate court sentencing modifica della sentenza riduzione della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 lett. b) c.p.p.
Art. 599 bis c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REBESHI ISMAIL DETTO ERMAL MALI nato il 23/05/1983 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E presente l'avvocato AFELTRA ROBERTO del foro di ROMA in difesa di REBESHI ISMAIL DETTO ERMAL MALI che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede I' accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 22.9.2022 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 4.11.2021, preso atto del concordato intervenuto tra le parti con rinuncia agli altri motivi di appello, ritenuta la continuazione tra i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 9.1.2020 irrevocabile il 28.5.2020, ed i fatti oggetto del presente processo, ha rideterminato la pena inflitta a Mucaj Mariglen in complessivi anni sette, mesi di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa; ha ridotto la pena inflitta a Rebeshi Ismail ad anni dieci, mesi otto di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato Ismail Rebeshi, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 306 lett.

b) e 599 bis cod.proc.pen. Assume che la Corte di appello, dato che il Procuratore generale aveva modificato la pena per la quale l'imputato aveva prestato il consenso (anni nove e mesi sei), ,avrebbe dovuto acquisire nuovamente il consenso dell'imputato medesimo, con la conseguente illegittimità della sentenza pronunciata per carenza del consenso in punto di pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile. In primis va rilevato che il difensore dell'imputato Ismail Rebeshi era munito di regolare procura speciale, della quale neanche viene allegata nel ricorso l'invalidità; inoltre detta procura non recava l'indicazione della pena e comunque non risulta aliunde che l'imputato la avesse rilasciata specificamente in relazione ad una determinata pena già quantificata. A ciò si aggiunga che in sede di trattazione orale del processo la difesa dell'imputato ha sostenuto, a fondamento dell'invalidità del negozio processuale ex ari:. 599 bis. cod.proc.pen. che all'udienza nel giudizio di appello era presente il sostituto del difensore il quale non era procuratore speciale, profilo questo del tutto nuovo rispetto a quanto articolato nel ricorso e come tale inammissibile.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle